Cassazione Penale, Ordinanza n. 12981/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per uso di atto falso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che egli sarebbe stato mero depositario/custode della documentazione contraffatta e che non sarebbe configurabile l'uso punibile. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo consistesse in una richiesta di nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione di merito fosse immune da vizi, avendo correttamente ritenuto integrato l'uso dell'atto falso mediante l'esibizione del documento contraffatto alle forze dell'ordine e sussistente il dolo. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo reiterativo e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'oggetto materiale del reato e della funzione di garanzia del documento falsificato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Punisce l'uso di atto falso; la condotta di uso è integrata da qualsiasi concreta utilizzazione del documento contraffatto, inclusa l'esibizione alle forze dell'ordine.
Richiamato in relazione al documento falso oggetto della contestazione, quale norma presupposta nell'ambito della falsità documentale.
Richiamato in relazione alla falsità documentale oggetto dell'uso contestato.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, escludendo la rilettura del fatto e delle prove.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la lesione del bene giuridico tutelato non era tenue, avuto riguardo all'oggetto materiale del delitto e alla funzione del documento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, quando il ricorso si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- Il reato di uso di atto falso è integrato da qualunque concreta utilizzazione del documento contraffatto, non essendo necessario che l'agente ne sia autore o che ne abbia la disponibilità qualificata come proprietario; è sufficiente anche la sua esibizione a terzi o all'autorità.
- Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di uso di atto falso, la volontaria esibizione del documento può essere sufficiente a integrare il dolo, specie quando le circostanze consentano di inferire la consapevolezza della falsità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la natura del documento e la funzione di tutela dell'interesse protetto rendano non minima la lesione arrecata, anche se la condotta concreta appaia in sé neutra o di limitato impatto.
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