Cassazione Civile, Ordinanza n. 15849/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore pubblico)
La controversia
Un creditore, munito di sentenza di condanna alle spese, aveva avviato esecuzione presso terzi nei confronti di un ente pubblico, pignorando le somme giacenti presso il tesoriere dell'ente. Il terzo aveva reso dichiarazione positiva di quantità e il giudice dell'esecuzione aveva assegnato i crediti pignorati. Il creditore proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando che l'ordinanza di assegnazione avesse liquidato in modo errato il credito esecutato, in particolare: 1) il primo motivo contestava il calcolo della sorta capitale e sosteneva che il contributo unificato, versato nel precedente giudizio e pari a Euro 43,00, dovesse aggiungersi alla somma liquidata per spese processuali, e non esservi ricompreso; 2) il secondo motivo sosteneva che l'ordinanza di assegnazione non avrebbe dovuto considerarsi integralmente satisfattiva, tenuto conto dell'importo pignorato e delle spese successive al provvedimento, come quelle di registro, copia e notificazione; 3) il terzo motivo deduceva che le spese del processo esecutivo erano state liquidate in misura inferiore ai valori medi della tariffa forense senza adeguata motivazione, con violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il titolo esecutivo liquidava le spese in modo omnicomprensivo per Euro 250,00 oltre spese generali e accessori di legge, e tale titolo non era stato impugnato, in sede esecutiva doveva farsi riferimento a quella liquidazione: il contributo unificato non poteva essere aggiunto autonomamente, ma doveva ritenersi già incluso nella quantificazione complessiva delle spese vive. Ha inoltre escluso che, ai fini della valutazione della satisfattività dell'assegnazione, si dovessero considerare spese future ed eventuali non ancora sostenute, come registro, copie e notifiche, perché non necessarie in modo certo al momento della decisione. Infine, ha reputato corretta la liquidazione delle spese di esecuzione al di sopra dei minimi tariffari, ribadendo che, dopo il d.m. n. 55/2014, il giudice non è vincolato ai valori medi, potendo collocarsi tra minimo e massimo senza specifica motivazione, salvo scostamenti ulteriori. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
è il rimedio utilizzato per censurare l'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo, ma non consente di riscrivere il contenuto del titolo non impugnato
regola le spese del processo esecutivo e la loro liquidazione
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non vi ravvisa violazioni utili a sovvertire la decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile se non vengono specificamente indicati e localizzati nel ricorso gli atti e documenti su cui si fonda
richiamato nel primo motivo in relazione alla liquidazione delle somme assegnate in executivis
richiamato in tema di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi
art. 111 Cost.
richiamato come parametro generale di correttezza della liquidazione e della motivazione
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
nella liquidazione delle spese processuali non esiste un vincolo legale ai valori medi; il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo della tariffa
richiamato quale aggiornamento dei parametri forensi
Massime di principio
- Se il titolo esecutivo liquida le spese processuali in modo omnicomprensivo, l'importo del contributo unificato non può essere aggiunto in sede esecutiva se non risulta escluso dal testo del titolo o se il titolo non viene specificamente e ritualmente contestato.
- La liquidazione giudiziale delle spese fatta in un titolo non impugnato vincola il giudice dell'esecuzione: in sede esecutiva non è consentito sovvertire la portata della condanna alle spese mediante una diversa ricostruzione del loro contenuto.
- Ai fini della valutazione della satisfattività dell'assegnazione esecutiva non possono essere computate spese solo eventuali o future, non ancora sostenute al momento della decisione, anche se astrattamente prevedibili.
- Nel sistema dei parametri forensi successivo al d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è tenuto a liquidare i compensi secondo i valori medi, essendo sufficiente che la quantificazione resti compresa tra minimo e massimo; una motivazione specifica è richiesta solo per scostamenti ulteriori.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la decisione senza riportare e localizzare specificamente nel ricorso gli atti e i documenti su cui la doglianza si fonda.
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