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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00929/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. I primi due motivi lamentavano vizio di motivazione: da un lato, in ordine alla prova dell'identificazione dell'imputato come autore del fatto; dall'altro, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla riferibilità della condotta a lui e sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene non fosse adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, poiché il giudice di appello aveva già motivato in modo logico e coerente sulla prova della riferibilità all'imputato dell'apposizione della targa su un veicolo proveniente da furto, nella sua incontestata disponibilità, e sulla mancanza di giustificazioni idonee a escludere la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama il reato di riciclaggio contestato e valorizza, ai fini della sua integrazione, la prova della provenienza delittuosa del bene e della consapevolezza dell'agente, desunta dalla mancanza di spiegazioni plausibili.

  • art. 606 c.p.p.

    In modo implicito, la decisione ribadisce che in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre come vizio di motivazione una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di sostituzione della propria lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è esterno e логico-formale: esso non può risolversi in un raffronto con modelli argomentativi alternativi, ma riguarda solo la coerenza e non manifesta illogicità della decisione impugnata.
  • Nel riciclaggio, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta da elementi fattuali univoci, quali la disponibilità del mezzo, l'attribuzione all'imputato di condotte di alterazione o occultamento e l'assenza di spiegazioni alternative credibili.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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