Cassazione Civile, Ordinanza n. 20417/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di rivendicazione proposta da un proprietario confinante per ottenere l’accertamento del proprio diritto di comproprietà, per la quota di un terzo, su due piani interrati trasferiti alla società resistente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando anche la nullità relativa/parziale dell’atto di compravendita del 30 gennaio 2009 con cui un soggetto terzo aveva venduto alla società l’intero piano interrato, anziché la sola quota di due terzi. In appello la società aveva ottenuto dalla Corte territoriale la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e di tutta l’attività processuale, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore/dante causa ritenuto litisconsorte necessario. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 948 c.c., 102 e 112 c.p.c., sostenendo che nell’azione di rivendicazione i litisconsorti necessari sono solo il possessore e l’attuale proprietario, non i precedenti danti causa; la questione sulla validità della vendita sarebbe stata solo incidentale e accessoria, non richiedendo la partecipazione del venditore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 948, 1480 e 1485 c.c. e degli artt. 102 e 112 c.p.c., assumendo che la disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui non impone il simultaneo processo tra terzo rivendicante, compratore e venditore, e che il venditore responsabile dell’evizione non è litisconsorte necessario nel giudizio instaurato dal terzo sulla proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio verso il dante causa dell’attuale proprietaria. La Suprema Corte ha affermato che, nell’azione di rivendicazione, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra chi rivendica il bene e chi lo possiede o ne è proprietario al momento della domanda, non anche nei confronti dei precedenti danti causa. Ha inoltre osservato che la vendita di cosa parzialmente altrui non determina nullità del contratto, ma integra una vendita obbligatoria disciplinata dagli artt. 1480 e 1485 c.c., con conseguenze sul piano della garanzia per evizione, senza imporre la partecipazione necessaria del venditore nel giudizio promosso dal terzo rivendicante. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nell’azione di rivendicazione è necessario evocare in giudizio il possessore o attuale proprietario del bene, non i precedenti danti causa; la questione sulla titolarità può essere affrontata nei limiti della domanda proposta.
il litisconsorzio necessario non ricorre nel giudizio di rivendicazione nei confronti del dante causa del convenuto solo perché si discuta incidentalmente della validità del suo atto di acquisto.
il giudice deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa; non può trasformare una domanda di rivendicazione in una diversa azione di nullità principale.
la vendita di cosa parzialmente altrui non è nulla, ma comporta rimedi a favore del compratore, come la risoluzione o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
la responsabilità per evizione si colloca sul piano della garanzia tra venditore e compratore, ma non comporta di per sé la necessità di chiamare il venditore nel giudizio promosso dal terzo proprietario.
richiamato per indicare il diritto del compratore ignaro dell’altruità del bene ad agire per i rimedi conseguenti alla vendita di cosa altrui.
richiamato solo dalla parte ricorrente per sostenere che il convenuto avrebbe potuto chiamare in causa il venditore senza che ciò fosse imposto dal giudizio in corso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nell’azione di rivendicazione il contraddittorio necessario si instaura tra chi agisce per il recupero del bene e chi lo possiede o ne rivendica la titolarità al momento della domanda; i precedenti danti causa non sono litisconsorti necessari solo perché rileva un loro atto di trasferimento.
- La mera esigenza di scrutinare incidenter tantum la validità di una compravendita non trasforma la controversia in un giudizio di nullità del contratto né impone la partecipazione di tutte le parti dell’atto.
- La vendita di cosa parzialmente altrui non è inesistente o nulla, ma va ricondotta alla disciplina della vendita obbligatoria, con rimedi tipici a tutela del compratore in buona fede.
- La responsabilità per evizione e i rimedi di cui agli artt. 1480 e 1485 c.c. operano nel rapporto interno tra compratore e venditore e non determinano automaticamente un litisconsorzio necessario nel diverso giudizio promosso dal terzo sulla proprietà del bene.
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