Ordinanza n. 502/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 267/2007 del 29/11/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ove venisse interpretato nel senso di esigere che, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; B) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 83/2008, recante Linee Guida di attuazione del predetto D.M. 267/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove venisse interpretato nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; C) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49707 del 30/6/2025 recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; D) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49711 del 30/06/2025, come successivamente integrato con decreto prot.n.AOODRCA 58833 del 4/8/25, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente E) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n.AOODRCA 1 56911 del 25/7/2025 con la quale è stato concretamente disposto, con motivazioni, il diniego della istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; F) Nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, quale atto preordinato al provvedimento di diniego di parità sopra impugnato, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede e, quindi, ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; G) Qua tenus opus note USR prot.n.AOODRCA 42322 del 5/6/25, recante richiesta di chiarimenti, prot.n.42324 del 5/6/25, recante preavviso di diniego ex art.10 bis della L.n.241/90, e prot.n.47418 del 20/6/25, recante ulteriore preavviso di diniego ex art.10 bis della L.n.241/90, nella parte in cui il relativo contenuto risulti trasfuso nel provvedimento di diniego gravato; H) Ogni ulteriore atto, ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati e, segnatamente, all’adottato diniego di riconoscimento della parità scolastica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'USR Campania relativo alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali disciplinanti le modalità procedimentali e le linee guida per il riconoscimento della parità, le istruzioni operative, i preavvisi di diniego e gli elenchi delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, deducendo un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito e sostenendo che precedenti decreti monocratici avessero ingenerato un affidamento circa la possibilità di esercitare l'attività in regime di parità scolastica. La domanda cautelare originaria era stata respinta dal TAR; il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. Con la nuova istanza la ricorrente non ha dedotto circostanze nuove e specifiche idonee a superare le ragioni poste a fondamento della precedente ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare, richiamando le ragioni già esposte nella precedente ordinanza, non superate da nuove circostanze. Ha precisato che l'ordinanza del Consiglio di Stato non aveva sospeso gli atti impugnati, ma aveva disposto soltanto la sollecita fissazione dell'udienza di merito; anche la successiva fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 non incideva sulla valutazione cautelare. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell'affidamento asseritamente derivante dai decreti monocratici, in quanto provvedimenti provvisori e destinati a perdere efficacia con la pronuncia collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo sufficiente per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, poiché tale attività presuppone l'autorizzazione ministeriale, che non era intervenuta. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti e delle regole della tutela cautelare; nel caso concreto non sono emerse circostanze nuove idonee a giustificare la sospensione degli atti.
L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, non equivale alla concessione della tutela cautelare né modifica l'efficacia degli atti amministrativi.
La norma è richiamata quale fondamento dei preavvisi di diniego impugnati, senza che l'ordinanza cautelare definisca nel merito la loro legittimità.
Massime di principio
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, non produce gli effetti propri dell'accoglimento della domanda cautelare e non incide sull'efficacia degli atti amministrativi contestati.
- Una nuova istanza cautelare non può condurre alla modifica di una precedente decisione cautelare quando non siano dedotte nuove e specifiche circostanze o sopravvenienze idonee a superarne la motivazione.
- I decreti monocratici cautelari hanno natura necessariamente provvisoria e cedevole rispetto alla successiva decisione collegiale; la loro adozione non determina, di per sé, un affidamento tutelabile circa la stabilità dell'attività amministrativa autorizzata o della posizione sostanziale controversa.
- La sospensione cautelare di un diniego di riconoscimento della parità scolastica non costituisce titolo autonomo per esercitare l'attività in regime di parità quando l'esercizio di tale attività richieda comunque una specifica autorizzazione ministeriale non ancora rilasciata.
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