Cassazione Penale, Sentenza n. 42051/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma per tre profili principali: 1) omessa o insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. rispetto alla ricettazione attenuata (art. 648, comma secondo); 2) errata qualificazione della natura della fattispecie attenuata (sosteneva che il secondo comma dell'art. 648 c.p. sia un reato autonomo e ciò avrebbe inciso sul termine di prescrizione) e conseguente errato computo della prescrizione; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova, con contestazioni sulla utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Di Marzio), su presunte incompatibilità documentali e sull'assenza di prova della dazione dell'assegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che: a) la Corte d'appello ha correttamente non applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) perché la ricorrente risultava destinataria di precedenti condanne per reati della stessa indole, configurando così l'abitualità/"serialità" ostativa all'esimente; b) l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo, per cui il termine di prescrizione si calcola in base alla pena prevista per la fattispecie base; c) i calcoli della prescrizione effettuati dalla ricorrente erano errati (anche tenendo conto degli atti interruttivi, il termine non risultava scaduto prima della sentenza impugnata); d) non è emersa alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione delle decisioni di merito né inesattezza tale da giustificare la cassazione: la valutazione della credibilità della persona offesa e la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione sono state ritenute correttamente fondate sulle dichiarazioni e sugli atti acquisiti.
Norme richiamate
Disciplina la ricettazione; la Corte ha valutato che il secondo comma costituisce una circostanza attenuante speciale (ipotesi attenuata) e non un reato autonomo, per cui ai fini della prescrizione si fa riferimento alla pena della fattispecie base
"e il comportamento risulta non abituale"
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile anche alle ipotesi leggere di ricettazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale, ma non automaticamente; richiede valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e è preclusa in presenza di abitualità/serialità
Criteri per la valutazione della tenuità (modalità di condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la Corte richiama che la configurabilità della causa di non punibilità richiede questa valutazione complessiva
Stabilisce il tempo necessario a prescrivere in funzione della pena edittale massima; la Corte applica il principio per il calcolo della prescrizione
Regola l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione: l'interruzione può aumentare il tempo necessario a prescrivere, ma non di oltre un quarto; la Corte ne ha tenuto conto nel computo della prescrizione
Richiamato in connessione con il calcolo del minimo assoluto di pena; la Corte costituzionale aveva utilizzato il criterio del minimo assoluto nella valutazione di ragionevolezza dell'esclusione preventiva dell'art. 131-bis
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza e ragionevolezza richiamato nella disamina della questione costituzionale sollevata con riferimento all'art. 131-bis e alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3
Richiesto dalla ricorrente in riferimento ai vizi di motivazione; la Corte valuta che le doglianze sulla motivazione non raggiungono il livello di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza tale da giustificare la cassazione
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni della parte coinvolta: la Corte sottolinea che la credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice e non sindacabile in cassazione se non per manifeste contraddizioni
Regola l'acquisizione di atti da altri procedimenti: la Corte accerta che le dichiarazioni della persona offesa risultano rese nel medesimo procedimento e quindi utilizzabili senza ulteriore provvedimento ex art. 238
Consente l'acquisizione della querela/denuncia nel dibattimento; la denuncia di smarrimento è stata regolarmente acquisita e utilizzata come elemento probatorio
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'attribuzione di valore confessorio; la Corte precisa che non è stata attribuita confessione alla ricostruzione difensiva, ma rilevata una discordanza tra versioni
Massime di principio
- L'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. è considerata circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo; pertanto ai fini della prescrizione si calcola con riferimento alla fattispecie base
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non opera automaticamente: il giudice deve compiere una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno, e verifica l'assenza di "abitualità" (commiss. di più reati della stessa indole)
- Precedenti condanne per reati della stessa indole possono configurare la "serialità" che ostacola l'applicazione dell'art. 131-bis: in presenza di tali precedenti il beneficio è normalmente escluso
- Per il calcolo della prescrizione si prende a riferimento la pena edittale della fattispecie base (art. 157 c.p.); gli atti interruttivi incidono sul termine ma, ai sensi dell'art. 161 c.p., l'aumento non può superare un quarto
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione
- Le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento sono utilizzabili se risultano rese nel medesimo procedimento; l'acquisizione di denunce e querele va effettuata secondo le norme (es. art. 512 c.p.p.), ma la loro presenza nel fascicolo può costituire elemento probatorio rilevante
- In sede di cassazione sono inammissibili doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività o del peso delle prove quando non sussista una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione su punti essenziali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42001/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42002/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42004/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42005/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42006/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42007/2022 del 08/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →