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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42051/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma per tre profili principali: 1) omessa o insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. rispetto alla ricettazione attenuata (art. 648, comma secondo); 2) errata qualificazione della natura della fattispecie attenuata (sosteneva che il secondo comma dell'art. 648 c.p. sia un reato autonomo e ciò avrebbe inciso sul termine di prescrizione) e conseguente errato computo della prescrizione; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova, con contestazioni sulla utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Di Marzio), su presunte incompatibilità documentali e sull'assenza di prova della dazione dell'assegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che: a) la Corte d'appello ha correttamente non applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) perché la ricorrente risultava destinataria di precedenti condanne per reati della stessa indole, configurando così l'abitualità/"serialità" ostativa all'esimente; b) l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo, per cui il termine di prescrizione si calcola in base alla pena prevista per la fattispecie base; c) i calcoli della prescrizione effettuati dalla ricorrente erano errati (anche tenendo conto degli atti interruttivi, il termine non risultava scaduto prima della sentenza impugnata); d) non è emersa alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione delle decisioni di merito né inesattezza tale da giustificare la cassazione: la valutazione della credibilità della persona offesa e la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione sono state ritenute correttamente fondate sulle dichiarazioni e sugli atti acquisiti.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Disciplina la ricettazione; la Corte ha valutato che il secondo comma costituisce una circostanza attenuante speciale (ipotesi attenuata) e non un reato autonomo, per cui ai fini della prescrizione si fa riferimento alla pena della fattispecie base

  • art. 131-bis cod. pen.

    "e il comportamento risulta non abituale"

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile anche alle ipotesi leggere di ricettazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale, ma non automaticamente; richiede valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e è preclusa in presenza di abitualità/serialità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione della tenuità (modalità di condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la Corte richiama che la configurabilità della causa di non punibilità richiede questa valutazione complessiva

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il tempo necessario a prescrivere in funzione della pena edittale massima; la Corte applica il principio per il calcolo della prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Regola l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione: l'interruzione può aumentare il tempo necessario a prescrivere, ma non di oltre un quarto; la Corte ne ha tenuto conto nel computo della prescrizione

  • art. 23 cod. pen.

    Richiamato in connessione con il calcolo del minimo assoluto di pena; la Corte costituzionale aveva utilizzato il criterio del minimo assoluto nella valutazione di ragionevolezza dell'esclusione preventiva dell'art. 131-bis

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza e ragionevolezza richiamato nella disamina della questione costituzionale sollevata con riferimento all'art. 131-bis e alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiesto dalla ricorrente in riferimento ai vizi di motivazione; la Corte valuta che le doglianze sulla motivazione non raggiungono il livello di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza tale da giustificare la cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni della parte coinvolta: la Corte sottolinea che la credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice e non sindacabile in cassazione se non per manifeste contraddizioni

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di atti da altri procedimenti: la Corte accerta che le dichiarazioni della persona offesa risultano rese nel medesimo procedimento e quindi utilizzabili senza ulteriore provvedimento ex art. 238

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione della querela/denuncia nel dibattimento; la denuncia di smarrimento è stata regolarmente acquisita e utilizzata come elemento probatorio

  • art. 99 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'attribuzione di valore confessorio; la Corte precisa che non è stata attribuita confessione alla ricostruzione difensiva, ma rilevata una discordanza tra versioni

Massime di principio

  • L'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. è considerata circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo; pertanto ai fini della prescrizione si calcola con riferimento alla fattispecie base
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non opera automaticamente: il giudice deve compiere una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno, e verifica l'assenza di "abitualità" (commiss. di più reati della stessa indole)
  • Precedenti condanne per reati della stessa indole possono configurare la "serialità" che ostacola l'applicazione dell'art. 131-bis: in presenza di tali precedenti il beneficio è normalmente escluso
  • Per il calcolo della prescrizione si prende a riferimento la pena edittale della fattispecie base (art. 157 c.p.); gli atti interruttivi incidono sul termine ma, ai sensi dell'art. 161 c.p., l'aumento non può superare un quarto
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione
  • Le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento sono utilizzabili se risultano rese nel medesimo procedimento; l'acquisizione di denunce e querele va effettuata secondo le norme (es. art. 512 c.p.p.), ma la loro presenza nel fascicolo può costituire elemento probatorio rilevante
  • In sede di cassazione sono inammissibili doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività o del peso delle prove quando non sussista una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione su punti essenziali

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