Ordinanza n. 7562/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di diniego del rinnovo della licenza di porto di arma per uso sportivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto notificato il 16 gennaio 2026 con cui il Questore di Roma ha respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di arma per uso sportivo. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro il diniego, né la fondatezza della domanda cautelare, perché rileva preliminarmente un’irregolarità della procura alle liti. La procura, originariamente formata su supporto analogico e depositata telematicamente in copia informatica, era priva dell’attestazione di conformità prevista dalla disciplina del processo amministrativo telematico e dal Codice dell’amministrazione digitale.
La decisione
Il TAR ha qualificato la mancata asseverazione della procura alle liti come irregolarità sanabile, non come causa immediata di inammissibilità del ricorso. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la copia asseverata della procura, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata differita e fissata alla camera di consiglio del 19 maggio 2026. L’ordinanza non contiene una decisione sul merito del diniego questorile, né sulla sospensione dell’efficacia dell’atto. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Consente di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti processuali irregolari; il TAR ne applica la disciplina alla procura alle liti priva dell’asseverazione richiesta.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
Impone al difensore di attestare telematicamente la conformità della copia informatica di un documento analogico e attribuisce alla copia asseverata l’efficacia dell’originale o della copia conforme.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (CAD)
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida
La copia informatica per immagine di un documento analogico acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale soltanto se la conformità è attestata secondo le modalità previste.
È richiamato dal TAR tra le disposizioni rilevanti per la regolarità della procura analogica depositata nel processo amministrativo telematico.
art. 4 DPCM 13 novembre 2014
È richiamato dal TAR nel quadro delle norme disciplinanti la formazione e la conformità delle copie informatiche di documenti analogici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti originariamente formata su supporto analogico e depositata in copia informatica senza attestazione di conformità è affetta da irregolarità sanabile, non da immediata inammissibilità del ricorso.
- La procura analogica priva di asseverazione deve essere regolarizzata mediante assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.; solo all’esito della mancata regolarizzazione potranno derivare le conseguenze processuali previste dall’ordinamento.
- La domanda cautelare può essere differita quando la verifica della regolarità della procura alle liti richieda previamente la sanatoria dell’irregolarità documentale.
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