Cassazione Civile, Ordinanza n. 09514/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato al termine di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società in relazione alla chiusura/riorganizzazione di uno stabilimento e al coinvolgimento di due siti produttivi con lavoratori ritenuti fungibili. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del recesso, rilevando sia un vizio procedurale nella sequenza delle comunicazioni aziendali del 3 luglio 2021, sia la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 l. 223/1991, per l'attribuzione di punteggi diversi ai lavoratori dei due stabilimenti senza adeguata spiegazione e con effetto di concentrare l'esubero su una sola sede. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 4, comma 2, l. 223/1991, sostenendo che la comunicazione ai dipendenti della messa in ferie per chiusura dello stabilimento, effettuata lo stesso giorno dell'apertura della procedura sindacale, non integrasse alcuna violazione normativa; (2) violazione dell'art. 5 l. 223/1991, assumendo che il criterio dell'appartenenza allo stabilimento oggetto di chiusura potesse legittimamente incidere sulla scelta dei lavoratori da licenziare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la lettura delle comunicazioni aziendali compiuta dai giudici di merito. Il secondo motivo è stato respinto perché non coglieva la reale ratio della sentenza impugnata: i giudici di merito non avevano escluso in astratto che l'appartenenza a uno stabilimento potesse rilevare come criterio tecnico-organizzativo, ma avevano ritenuto, nel caso concreto, contraddittoria e non giustificata l'attribuzione di punteggi differenti tra due sedi con lavoratori fungibili, con conseguente lesione della trasparenza e verificabilità della procedura. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea applicazione della norma al fatto accertato; non consente di contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quando la censura investe la ricostruzione della vicenda storica e non l'interpretazione della norma, essa esula dal motivo di violazione di legge e si colloca, se del caso, nell'alveo del vizio motivazionale.
art. 4, comma 2, l. 23 luglio 1991, n. 223
le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava un errore di sussunzione, ma contestava il significato attribuito dai giudici alle comunicazioni aziendali del 3 luglio 2021.
art. 5, l. 23 luglio 1991, n. 223
Il giudice di merito valuta in concreto l'oggettività del criterio di scelta e il margine di discrezionalità datoriale, verificando che esso sia coerente con le esigenze di trasparenza e verificabilità della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato solo come precedente giudizio nel quale era già stata accertata la condotta aziendale; non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
Massime di principio
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea sussunzione del fatto accertato nella norma; non può essere usata per contestare la ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di merito.
- In tema di licenziamento collettivo, il controllo sulla corretta applicazione dei criteri di scelta richiede una verifica in concreto della loro oggettività, coerenza e trasparenza rispetto alla procedura complessivamente seguita.
- Il criterio tecnico-organizzativo può anche incidere sulla selezione dei lavoratori, ma deve essere esplicitato e reso verificabile; se applicato in modo contraddittorio o senza adeguata giustificazione, può integrare violazione dell'art. 5 l. 223/1991.
- Quando i lavoratori interessati sono fungibili, una modulazione dei punteggi che di fatto concentri l'esubero su una sola sede deve essere sorretta da ragioni oggettive e chiaramente esplicitate.
- La valutazione della oggettività del criterio di scelta e della compatibilità della discrezionalità datoriale con le esigenze di trasparenza e verificabilità della procedura appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
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