Cassazione Penale, Sentenza n. 32502/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/03/2025 con cui il Tribunale del riesame di Bari, in sede di rinvio, aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Amarildo Dalipaj per reati connessi ad incendio e danneggiamento/sabotaggio (veicoli incendiati nella caserma dei Carabinieri Forestale di Peschici). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) carenza di motivazione sulla sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, non avendo il giudice specificato elementi concreti valutati; (2) errata qualificazione giuridica del fatto al capo 1) (sostiene che si tratti di danneggiamento seguito da incendio art. 424 cod. pen., per il quale non si applicherebbe la misura contestata); (3) analoga censura sulla qualificazione del capo 3) (sabotaggio art. 253 vs danneggiamento aggravato); (4) mancata considerazione del tempo intercorso dalla commissione dei fatti e dell'assenza di pendenze al momento dell'ordinanza, che escluderebbero l'attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili: in sede cautelare non è possibile sindacare la qualificazione dei reati né la sussistenza dei gravi indizi dopo la sopravvenuta sentenza di condanna emessa dal GUP (procedimento abbreviato) che ha dichiarato Dalipaj colpevole e quindi ha reso preclusa la rivalutazione degli indizi, salvo nuovi elementi di prova. Il primo e il quarto motivo, connessi e concernenti la valutazione delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo, sono stati invece ritenuti fondati: il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, omettendo di considerare il tempo trascorso (i fatti risalgono a dicembre 2022, oltre due anni prima dell'ordinanza del 24/03/2025), l'assenza di comportamenti successivi sintomatici di pericolosità, il rigetto originario del GIP e l'annullamento precedente disposto dalla Cassazione. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per nuovo esame sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 110, 423-425, comma 1, n. 1 c.p.
Norme relative al concorso di persone e ai reati di incendio e relative aggravanti; nel caso il Pubblico ministero contestava reati di incendio aggravato, mentre il GUP in sede di abbreviato ha poi riqualificato in tentato incendio aggravato, incidendo sul sindacato cautelare.
Norma sul reato di sabotaggio; il Tribunale del riesame aveva ritenuto integrato tale reato per il capo 3), ma la Corte osserva che la valutazione sulla corretta qualificazione è preclusa in presenza di sentenza penale sopravvenuta che ha già definito i fatti.
Norma sul danneggiamento aggravato; il GUP ha riqualificato il capo 3) come danneggiamento aggravato, decisione che ha conseguenze sul sindacato della misura cautelare.
Richiama le esigenze cautelari (in particolare la tutela dell'ordine pubblico/necessità di prevenire la reiterazione): il Tribunale del riesame ha invocato tale previsione per disporre gli arresti domiciliari, ma la Cassazione ha ravvisato insufficiente motivazione in ordine all'attualità di tali esigenze.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Imposta l'obbligo per il giudice di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato nella misura in cui esso incide sull'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato questa regola (anche attraverso giurisprudenza delle Sezioni Unite) per annullare l'ordinanza che non aveva considerato il lungo intervallo temporale.
art. 56 c.p. e norme sul tentativo
Riferimento alla disciplina del tentativo (art. 56 c.p.) utilizzata nella riqualificazione operata dal GUP (tentato incendio aggravato); tale sopravvenienza ha impedito la riesamina degli indizi in sede cautelare.
Massime di principio
- La sopravvenuta sentenza di condanna nel procedimento principale preclude, di regola, la rivalutazione in sede cautelare della sussistenza dei gravi indizi a meno che non emergano nuovi elementi di prova che possano modificare la valutazione.
- Nel decidere sulle misure cautelari il giudice deve motivare specificamente l'attualità delle esigenze cautelari e tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato: un lungo intervallo temporale indebolisce le esigenze cautelari e richiede elementi concreti che ne giustifichino il mantenimento.
- La qualificazione giuridica dei fatti contestati in sede cautelare può diventare irrilevante se il procedimento principale ha già definito diversamente i reati attraverso sentenza; le doglianze sulla qualificazione sono quindi spesso inammissibili dopo una condanna sopravvenuta.
- L'omissione di valutare elementi oggettivi (es. comportamento successivo dell'imputato, assenza di pendenze, precedenti atti giudiziari contrari) e di motivare in concreto la pericolosità comporta l'annullamento dell'ordinanza cautelare e il rinvio per nuovo esame.
- Quando si richiede o si confermano misure cautelari molto tempo dopo i fatti, è necessario produrre elementi nuovi e concreti che attestino la persistenza di una pericolosità o di un rischio di reiterazione.
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