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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32502/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/03/2025 con cui il Tribunale del riesame di Bari, in sede di rinvio, aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Amarildo Dalipaj per reati connessi ad incendio e danneggiamento/sabotaggio (veicoli incendiati nella caserma dei Carabinieri Forestale di Peschici). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) carenza di motivazione sulla sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, non avendo il giudice specificato elementi concreti valutati; (2) errata qualificazione giuridica del fatto al capo 1) (sostiene che si tratti di danneggiamento seguito da incendio art. 424 cod. pen., per il quale non si applicherebbe la misura contestata); (3) analoga censura sulla qualificazione del capo 3) (sabotaggio art. 253 vs danneggiamento aggravato); (4) mancata considerazione del tempo intercorso dalla commissione dei fatti e dell'assenza di pendenze al momento dell'ordinanza, che escluderebbero l'attualità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili: in sede cautelare non è possibile sindacare la qualificazione dei reati né la sussistenza dei gravi indizi dopo la sopravvenuta sentenza di condanna emessa dal GUP (procedimento abbreviato) che ha dichiarato Dalipaj colpevole e quindi ha reso preclusa la rivalutazione degli indizi, salvo nuovi elementi di prova. Il primo e il quarto motivo, connessi e concernenti la valutazione delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo, sono stati invece ritenuti fondati: il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, omettendo di considerare il tempo trascorso (i fatti risalgono a dicembre 2022, oltre due anni prima dell'ordinanza del 24/03/2025), l'assenza di comportamenti successivi sintomatici di pericolosità, il rigetto originario del GIP e l'annullamento precedente disposto dalla Cassazione. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per nuovo esame sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 110, 423-425, comma 1, n. 1 c.p.

    Norme relative al concorso di persone e ai reati di incendio e relative aggravanti; nel caso il Pubblico ministero contestava reati di incendio aggravato, mentre il GUP in sede di abbreviato ha poi riqualificato in tentato incendio aggravato, incidendo sul sindacato cautelare.

  • art. 253 c.p.

    Norma sul reato di sabotaggio; il Tribunale del riesame aveva ritenuto integrato tale reato per il capo 3), ma la Corte osserva che la valutazione sulla corretta qualificazione è preclusa in presenza di sentenza penale sopravvenuta che ha già definito i fatti.

  • art. 635, comma 2 c.p.

    Norma sul danneggiamento aggravato; il GUP ha riqualificato il capo 3) come danneggiamento aggravato, decisione che ha conseguenze sul sindacato della misura cautelare.

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Richiama le esigenze cautelari (in particolare la tutela dell'ordine pubblico/necessità di prevenire la reiterazione): il Tribunale del riesame ha invocato tale previsione per disporre gli arresti domiciliari, ma la Cassazione ha ravvisato insufficiente motivazione in ordine all'attualità di tali esigenze.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Imposta l'obbligo per il giudice di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato nella misura in cui esso incide sull'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato questa regola (anche attraverso giurisprudenza delle Sezioni Unite) per annullare l'ordinanza che non aveva considerato il lungo intervallo temporale.

  • art. 56 c.p. e norme sul tentativo

    Riferimento alla disciplina del tentativo (art. 56 c.p.) utilizzata nella riqualificazione operata dal GUP (tentato incendio aggravato); tale sopravvenienza ha impedito la riesamina degli indizi in sede cautelare.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sentenza di condanna nel procedimento principale preclude, di regola, la rivalutazione in sede cautelare della sussistenza dei gravi indizi a meno che non emergano nuovi elementi di prova che possano modificare la valutazione.
  • Nel decidere sulle misure cautelari il giudice deve motivare specificamente l'attualità delle esigenze cautelari e tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato: un lungo intervallo temporale indebolisce le esigenze cautelari e richiede elementi concreti che ne giustifichino il mantenimento.
  • La qualificazione giuridica dei fatti contestati in sede cautelare può diventare irrilevante se il procedimento principale ha già definito diversamente i reati attraverso sentenza; le doglianze sulla qualificazione sono quindi spesso inammissibili dopo una condanna sopravvenuta.
  • L'omissione di valutare elementi oggettivi (es. comportamento successivo dell'imputato, assenza di pendenze, precedenti atti giudiziari contrari) e di motivare in concreto la pericolosità comporta l'annullamento dell'ordinanza cautelare e il rinvio per nuovo esame.
  • Quando si richiede o si confermano misure cautelari molto tempo dopo i fatti, è necessario produrre elementi nuovi e concreti che attestino la persistenza di una pericolosità o di un rischio di reiterazione.

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