Sentenza del 16/05/2019 n. 13135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società di leasing ha impugnato tre sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relative ad avvisi di accertamento per tasse automobilistiche regionali dell'anno 2011. Ha sostenuto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 99/2009, il soggetto passivo della tassa sui veicoli concessi in locazione finanziaria fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche la società concedente proprietaria, salvo il caso di pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing in luogo degli utilizzatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che, per i periodi interessati, in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. La responsabilità solidale della società di leasing è configurabile soltanto se essa abbia effettuato il pagamento cumulativo delle tasse secondo le modalità stabilite dall'ente competente. Le sentenze impugnate sono state cassate senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo i ricorsi originari della società e annullando gli avvisi di accertamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Regione Lombardia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
Il soggetto passivo della tassa automobilistica è il soggetto che risulta proprietario del veicolo in base al pubblico registro automobilistico.
La disciplina originaria individuava nel proprietario registrato il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica.
L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, commi 1 e 2
Sono soggetti passivi della tassa proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
La norma ha incluso espressamente gli utilizzatori in leasing tra i soggetti rilevanti ai fini della tassa e ha previsto la possibilità per le società concedenti di effettuare pagamenti cumulativi in luogo degli utilizzatori.
L. 6 agosto 2015, n. 125, art. 9-bis, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78
In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.
La disposizione, qualificata come interpretazione autentica e quindi retroattiva, ha chiarito che la società di leasing non è ordinariamente soggetto passivo; la sua responsabilità solidale sussiste solo in caso di pagamento cumulativo effettuato in luogo degli utilizzatori.
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6 e 7, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.
La Corte ha interpretato la successiva disciplina in modo da evitare una frattura irragionevole tra periodi temporali: anche per il periodo anteriore al 15 giugno 2016 resta applicabile il principio secondo cui l'obbligato principale è l'utilizzatore, non la società di leasing, salvo pagamento cumulativo.
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La presunzione generale di solidarietà non opera per attribuire automaticamente una responsabilità solidale alla società di leasing, poiché la disciplina speciale della tassa automobilistica limita tale responsabilità al caso specifico del pagamento cumulativo.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Costituzione, art. 111
È stato richiamato quale fondamento delle esigenze di economia e ragionevole durata del processo che giustificano, in presenza di identica questione giuridica, la proposizione di un ricorso cumulativo contro più sentenze.
La Corte ha distinto il giudicato, riferibile agli accertamenti di fatto e ai rapporti oggetto della decisione, dalla soluzione uniforme di una questione esclusivamente giuridica comune a più cause.
Massime di principio
- In caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, per i periodi disciplinati dalla normativa richiamata, l'obbligo ordinario di pagamento della tassa automobilistica grava sull'utilizzatore del veicolo e non sulla società di leasing proprietaria.
- La società di leasing può essere chiamata a rispondere della tassa soltanto nella specifica ipotesi in cui abbia scelto o sia stata autorizzata a effettuare il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, secondo le modalità stabilite dalla Regione o dall'ente competente.
- Quando una norma successiva è qualificata dal legislatore come interpretazione autentica, essa può chiarire retroattivamente il significato della disciplina precedente, incidendo anche su periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per contestare più accertamenti o più sentenze è ammissibile un ricorso cumulativo quando le controversie riguardano le stesse parti e dipendono dalla soluzione di un'identica questione giuridica, anche se riferite a distinti periodi o rapporti d'imposta.
- In presenza di una disciplina speciale che individua esclusivamente l'utilizzatore come soggetto passivo, non è sufficiente richiamare la generale presunzione civilistica di solidarietà per coinvolgere automaticamente il proprietario concedente.
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