Sentenza del 16/05/2019 n. 2118 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso di 1.362,00 euro, versati per imposte ipotecaria e catastale sulla costituzione di un trust mediante conferimento della nuda proprietà di un immobile. Sosteneva che, non verificandosi un trasferimento attuale di ricchezza, le imposte dovessero essere applicate in misura fissa, o non fossero dovute. L'Agenzia sosteneva invece che, trattandosi di un trust non autodichiarato, il trasferimento della nuda proprietà dalla disponente alla società trustee, soggetto distinto, producesse effetti traslativi rilevanti ai fini fiscali e giustificasse l'applicazione proporzionale delle imposte.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto la domanda di rimborso. Ha ritenuto che il trust fosse non autodichiarato e che il conferimento della nuda proprietà avesse determinato un effettivo trasferimento patrimoniale dalla disponente alla società trustee, sebbene gravato dai vincoli propri del trust e destinato al successivo trasferimento al beneficiario. Di conseguenza, le imposte ipotecaria e catastale erano dovute in misura proporzionale e non in misura fissa. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge 262/2006
imposta sui vincoli di destinazione
La CTR ha ritenuto che la disposizione istituisca un'autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione e che siano rilevanti i vincoli collegati a effetti traslativi in vicende non onerose, quando si verifica un rapporto di decremento patrimoniale del disponente e incremento del patrimonio del destinatario immediato.
La normativa sulle imposte ipotecaria e catastale è stata interpretata nel senso che, in presenza di un effettivo trasferimento immobiliare al trustee distinto dal disponente, le imposte sono dovute in misura proporzionale, salvo specifiche esenzioni o agevolazioni non ravvisate nel caso concreto.
Cassazione, Sezioni Unite? Cass. Sez. V, n. 31445 del 7 novembre 2018
La decisione è richiamata come riepilogo dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul trattamento fiscale dei trust, in particolare dei trust non autodichiarati.
Cass. Sez. Tributaria civile n. 13626/2018
È richiamata a sostegno della tesi secondo cui l'art. 2, comma 47, del decreto-legge 262/2006 avrebbe istituito un'autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.
Cass. n. 21614 del 26 ottobre 2016
La contribuente l'aveva invocata per sostenere l'applicazione della tassazione fissa o l'assenza di imposizione proporzionale; la CTR ha ritenuto il precedente non decisivo perché riferito a un trust autodichiarato, nel quale disponente e trustee coincidevano.
Massime di principio
- Nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, può mancare un effettivo trasferimento del bene a un soggetto distinto e può quindi risultare sostenibile una tassazione non proporzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale applicabile.
- Nel trust non autodichiarato, il trasferimento di beni immobili o diritti reali dal disponente a un trustee distinto può essere considerato un effettivo trasferimento patrimoniale, anche se non oneroso e se il trustee è soggetto a vincoli di destinazione.
- La segregazione patrimoniale e il successivo trasferimento al beneficiario non escludono necessariamente la rilevanza fiscale del trasferimento iniziale al trustee.
- Per stabilire il regime delle imposte ipotecaria e catastale occorre verificare concretamente se il bene fuoriesca dal patrimonio del disponente ed entri, anche con vincoli, nella sfera patrimoniale di un trustee distinto.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la compensazione delle spese processuali può essere disposta anche quando una parte risulta integralmente vittoriosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mag 2019Sentenza del 16/05/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 16 mag 2019Sentenza del 16/05/2019 n. 694 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 16 mag 2019Sentenza del 16/05/2019 n. 700 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 16 mag 2019Sentenza del 16/05/2019 n. 701 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 16 mag 2019Sentenza del 16/05/2019 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 16 mag 2019Sentenza del 16/05/2019 n. 3015 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →