Sentenza del 16/05/2019 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Varese che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2014. Gli accertamenti contestavano alla società C la detrazione dell'IVA su fatture emesse da alcune società fornitrici, ritenute soggetti interposti in una frode carosello e, quindi, riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio sosteneva che la contribuente non potesse ignorare le anomalie dei fornitori, considerati privi di adeguata struttura organizzativa, personale, beni strumentali o regolarità fiscale, e contestava inoltre un presunto vantaggio fiscale e l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da prestazioni di assistenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Secondo il Collegio, l'Ufficio aveva fornito elementi idonei, al più, a evidenziare la possibile inesistenza soggettiva dei fornitori, ma non aveva dimostrato che la società C sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA. La contribuente aveva dimostrato di aver effettuato controlli ordinari sui fornitori, verificandone iscrizione al registro delle imprese, partita IVA e operatività, nonché di aver denunciato un fornitore non appena emersi elementi sospetti. Sono state inoltre ritenute non provate le contestazioni sui prezzi non di mercato e sull'omessa contabilizzazione dei ricavi, potendo il commercio al dettaglio essere documentato mediante scontrino fiscale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.600, oltre accessori.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
Quando l'amministrazione finanziaria contesta la detrazione dell'IVA su fatture emesse da un soggetto diverso dall'effettivo cedente, deve provare, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapesse o potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il fornitore aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode.
La mera irregolarità o natura fittizia del fornitore non è sufficiente per negare la detrazione al cessionario; occorre dimostrare anche la sua consapevolezza, effettiva o colposa, della frode.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C-277/14 del 2015
Il soggetto passivo incolpevole conserva il diritto alla detrazione dell'IVA quando non risulti dimostrato che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Corte di Cassazione, sentenza n. 27566 del 30 ottobre 2018
In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'inesistenza sostanziale del fornitore o la sua interposizione, sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del destinatario delle fatture.
Massime di principio
- Nelle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'irregolarità del fornitore, ma anche che il cliente conoscesse o potesse conoscere la frode con l'ordinaria diligenza.
- La detrazione IVA non può essere negata al contribuente in buona fede sulla base di sole anomalie del fornitore, come ridotta struttura aziendale, assenza di dipendenti o irregolarità dichiarative, se manca un collegamento concreto con la consapevolezza del cliente.
- La regolare documentazione degli acquisti, i pagamenti tracciabili, i documenti di trasporto, la verifica della partita IVA e dell'iscrizione camerale costituiscono elementi utili a dimostrare la diligenza del contribuente, anche se non sono da soli sempre decisivi.
- La denuncia di anomalie o comportamenti sospetti da parte del fornitore può rafforzare la prova della buona fede e dell'assenza di partecipazione alla frode.
- Le presunzioni dell'Amministrazione devono essere precise, concordanti e riferibili anche al comportamento del cliente; non è sufficiente dimostrare genericamente che alcuni fornitori operavano come società cartiere.
- Le contestazioni relative a prezzi non di mercato o a ricavi non contabilizzati devono essere supportate da elementi specifici e verificabili, non da mere valutazioni generiche.
- Nel commercio al dettaglio lo scontrino fiscale può documentare la cessione di beni senza indicare necessariamente natura, qualità e quantità, salvo richiesta di uno scontrino parlante o altra specifica previsione applicabile.
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