Sentenza n. 6899/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4166/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 4166/2026, che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del Lotto 4 di una gara Anas per un accordo quadro triennale relativo alla fornitura e posa di barriere di sicurezza metalliche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo: 1) l'irregolarità fiscale e contributiva delle imprese designate dal consorzio stabile aggiudicatario, desunta da poste debitorie risultanti dai bilanci, dalle dichiarazioni fiscali e dai modelli 770, con violazione degli artt. 67, comma 3, 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis; 2) l'omesso versamento di ritenute fiscali e previdenziali quale grave illecito professionale e l'omessa comunicazione di tali fatti ai sensi dell'art. 96, comma 14, del d.lgs. 36/2023; 3) la falsità o fuorvianza delle dichiarazioni rese per ottenere il punteggio relativo al criterio B.2.2, concernente l'esperienza specifica nell'esecuzione di lavori analoghi, con conseguente applicabilità degli artt. 95, comma 1, lettera e), e 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023; 4) l'illegittimità della mancata verifica di anomalia dell'offerta, ritenuta irragionevole in ragione del ribasso offerto e del rilevante valore economico delle migliorie tecniche e dei relativi costi di manodopera. L'appellante ha inoltre chiesto la cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti od offensive contenute negli scritti di controparte.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto alla regolarità fiscale e contributiva, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivi i certificati di regolarità fiscale, le comunicazioni di regolarità fiscale e il DURC positivo, qualificandoli come dichiarazioni di scienza e atti di certificazione o attestazione facenti prova fino a querela di falso, idonei a vincolare la stazione appaltante e a esonerarla da ulteriori accertamenti. Le poste debitorie iscritte nei bilanci non dimostrano da sole la sussistenza di violazioni definitivamente accertate, poiché possono riferirsi a debiti non scaduti, rateizzati, contestati o ad altre situazioni contabili; neppure il modello 770 consente di desumere la scadenza o l'effettivo mancato pagamento. Il giudice amministrativo può verificare incidentalmente l'idoneità e completezza delle certificazioni, senza sostituirsi alle amministrazioni competenti nell'accertamento sostanziale del debito tributario o contributivo. Poiché non risultava alcuna violazione fiscale o contributiva, non sussisteva neppure un fatto da comunicare ai sensi dell'art. 96, comma 14, né una causa di esclusione automatica o non automatica ai sensi degli artt. 94 e 95. Quanto al criterio B.2.2, il Collegio ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui non era stata resa una falsa dichiarazione. Per il primo intervento, contratto, elaborati tecnici, documentazione esecutiva, SAL e certificato di esecuzione dimostravano l'effettiva realizzazione delle lavorazioni da parte della consorziata; la lex specialis richiedeva interventi effettivamente eseguiti, non necessariamente ultimati. Per il secondo intervento, la disciplina di gara consentiva di valorizzare l'esperienza maturata dal consorzio stabile quale soggetto unitario, anche quando il contratto fosse stato stipulato direttamente dal consorzio senza indicazione delle consorziate esecutrici. La valutazione dei punteggi tecnici costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sindacabile per mere valutazioni alternative del concorrente, in assenza di manifesta illogicità, travisamento o errore evidente. Inoltre, anche un'eventuale riduzione proporzionale del punteggio per lavorazioni subappaltate non avrebbe superato la prova di resistenza, poiché il consorzio avrebbe mantenuto un punteggio sufficiente a conservare il primo posto. Quanto alla verifica di anomalia, la relativa attivazione facoltativa rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento. Nel caso concreto non ricorrevano i presupposti congiunti previsti dal disciplinare per l'attivazione automatica e non erano emersi ulteriori elementi specifici idonei a rendere l'offerta prima facie anomala. Le migliorie, offerte volontariamente e prive di autonoma valorizzazione economica, non alteravano il parametro di confronto riferito alle lavorazioni poste a base di gara. È stata respinta anche la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c., non ravvisandosi un intento gratuitamente offensivo. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre parti costituite vittoriose.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
La causa di esclusione per irregolarità fiscale o contributiva richiede violazioni gravi e definitivamente accertate; le mere poste debitorie di bilancio non sono sufficienti.
art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata in relazione a informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare esclusione, selezione o aggiudicazione, ma il giudice ha escluso che nel caso concreto fosse stata resa una falsa dichiarazione.
art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023
L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.
L'obbligo comunicativo è ampio, ma presuppone l'esistenza di fatti o provvedimenti astrattamente rilevanti ai fini dell'esclusione; in assenza di una violazione fiscale o contributiva non sussiste alcun fatto da comunicare.
art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023
È stato richiamato con riferimento alle informazioni false o fuorvianti potenzialmente idonee a influenzare la gara; la fattispecie non è stata ritenuta integrata.
art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.
La verifica facoltativa di anomalia è espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, travisamento o errore evidente, salvo i casi in cui la legge di gara ne imponga l'attivazione.
art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante in relazione ai requisiti dei consorzi stabili, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica statuizione autonoma.
La cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive è giustificata solo quando le espressioni siano prive di relazione con l'esercizio della difesa e riconducibili a un intento meramente offensivo; la richiesta è stata respinta.
Massime di principio
- I certificati di regolarità fiscale e contributiva rilasciati dalle autorità competenti hanno natura di atti di certificazione o attestazione e, salvo contestazioni nei modi propri, vincolano la stazione appaltante nella verifica dei requisiti di gara; il giudice amministrativo può verificarne incidentalmente idoneità e completezza, ma non può sostituirsi alle amministrazioni competenti nell'accertamento sostanziale del debito tributario o contributivo.
- La mera iscrizione di debiti tributari o previdenziali nei bilanci dell'operatore economico non dimostra, da sola, l'esistenza di una violazione grave, scaduta e definitivamente accertata rilevante ai sensi della disciplina sulle esclusioni dalle gare, poiché le poste contabili possono riferirsi a debiti non esigibili, rateizzati, contestati o altrimenti non definitivamente accertati.
- L'obbligo dell'operatore economico di comunicare fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione presuppone l'effettiva sussistenza di un fatto o provvedimento astrattamente riconducibile agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023; l'omessa comunicazione non può rilevare quando, sulla base delle certificazioni competenti, non esiste alcuna violazione fiscale o contributiva.
- Nelle gare pubbliche, la valutazione dell'esperienza tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o errore evidente; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione mediante un apprezzamento tecnico alternativo.
- Quando la lex specialis richiede interventi effettivamente eseguiti, tale requisito non implica necessariamente il loro integrale completamento, se la documentazione dimostra l'avvenuta realizzazione delle lavorazioni valutabili. Inoltre, ove la disciplina di gara lo consenta, il consorzio stabile può valorizzare l'esperienza maturata quale soggetto unitario, anche senza indicazione di una specifica consorziata esecutrice.
- La scelta di non attivare la verifica facoltativa di anomalia è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Le migliorie tecniche volontariamente offerte, prive di autonoma valorizzazione economica secondo la lex specialis, non impongono di per sé di includere i relativi costi nel parametro di confronto riferito alle lavorazioni poste a base di gara.
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