Cassazione Penale, Sentenza n. 12158/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo; ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Pertanto la condanna confermata in appello viene cassata e il processo torna alla Corte di appello per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. per omissione della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia effettivamente nominato (avv. Dario Cuomo). In realtà il decreto era stato notificato, per errore, all'avv. Carmine Pascarosa, difensore revocato con nota trasmessa via PEC il 30/07/2021; il nuovo difensore non aveva ricevuto la notificazione.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata in primo grado e oggetto della condanna: indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione del fatto ma annulla per vizio procedurale.
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Interpretata in senso formale: la corretta notificazione degli atti di citazione a difensore di fiducia è requisito essenziale per la regolarità del giudizio; la notifica all'ex difensore, dopo revoca e nomina di nuovo difensore comunicata via PEC, costituisce vizio che conduce all'annullamento della sentenza impugnata.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Richiamato per giustificare la trattazione del procedimento con modalità da remoto in udienza camerale; indica le procedure straordinarie adottate per ragioni emergenziali ma non incide sulla questione centrale della notifica al difensore.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione in appello deve essere effettuata al difensore di fiducia attualmente nominato: la notifica al precedente difensore, una volta revocato il mandato e nominato un nuovo difensore che non ha ricevuto la notifica, configura un vizio rilevante.
- La revoca e la nuova nomina del difensore trasmesse via PEC all'autorità giudiziaria sono efficaci e devono essere considerate per ogni successiva attività di notifica; l'ufficio giudiziario è tenuto a tenerne conto.
- La mancata notifica al difensore effettivo può integrare motivo di annullamento della sentenza di merito e comportare la rinnovazione del processo davanti alla Corte competente.
- Per evitare il vizio, il difensore nominato e l'imputato devono accertarsi della ricezione/documentazione della revoca e della nuova nomina, controllare le notifiche processuali e, se necessario, sollecitare l'autorità giudiziaria.
- Le modalità processuali straordinarie (es. udienze in forma telematica) non sanano vizi formali di notifica inerenti al diritto di difesa; tali vizi mantengono rilevanza sostanziale.
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