Cassazione Penale, Sentenza n. 13385/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 9/3/2023 che ha rideterminato la pena a seguito di annullamento parziale della Cassazione. Currò deduce: 1) errore nella indicazione del giudice del rinvio (art. 623 c.1 lett. c c.p.p.); 2) mancato riconoscimento della prescrizione intervenuta per alcuni capi nel giudizio di rinvio (art. 157 c.p. e 624 c.p.p. richiamati); 3) vizio di motivazione e erroneo calcolo degli aumenti per continuazione (art. 81 co. finale e 133 c.p.). Nigrelli deduce: 1) vizio di motivazione nel calcolo degli aumenti per continuazione (art. 81 e 133 c.p.); 2) erroneo diniego della sostituzione della reclusione con pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. in relazione all'art. 95 d.lgs. n.150/2022.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: l'errore nell'indicazione del giudice del rinvio è emendabile come errore materiale; l'annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena rende definitivi gli accertamenti sulla responsabilità e impedisce di far valere prescrizioni sopravvenute dopo la pronuncia di annullamento; non sussiste obbligo normativo di ricalcolare gli aumenti per continuazione in proporzione a una diversa pena base; e la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) richiede una richiesta dell'imputato, mancata nel caso di specie, perché il giudice d'appello si pronunci sull'applicabilità delle nuove pene sostitutive. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie associativa indicata (capo Q) è stata ritenuta estinta per prescrizione con la precedente pronuncia di questa Corte; tale accertamento di estinzione, ove formulato dalla Cassazione, determina la definitività della situazione sostanziale rispetto al giudizio di rinvio.
art. 623 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
L'errore nell'indicazione del giudice del rinvio è emendabile dalla Cassazione tramite la procedura di correzione degli errori materiali; non comporta per questo motivo l'annullamento della sentenza di rinvio.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Rimandi ai mezzi di impugnazione utilizzati in cassazione; la Corte ha valutato i motivi lamentati alla luce delle lettera richiamate e li ha ritenuti manifestamente infondati.
Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha chiarito che, dopo l'annullamento con rinvio limitato alla pena, gli accertamenti di responsabilità compiuti diventano definitivi e non è consentito far valere prescrizioni sopravvenute.
Richiamato in connessione con la disciplina della estinzione del reato e della determinazione della pena; la Corte ha escluso la possibilità di rilevare prescrizioni successive al giudicato formato dalla Cassazione.
art. 81 comma finale e art. 133 cod. pen.
La Corte ha affermato che non esiste un obbligo normativo di ricalcolare gli aumenti per continuazione in modo proporzionale rispetto a una differente pena base; la valutazione della misura degli aumenti rientra nel giudizio di prudente apprezzamento del collegio di merito ed è soggetta a motivazione che, nel caso, è stata ritenuta sufficiente.
Norma sulle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 150/2022; la sua applicazione in sede d'appello richiede una specifica richiesta dell'imputato.
Norma transitoria che stabilisce che il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive solo se l'imputato ha avanzato la relativa istanza, proposta al più tardi nell'udienza di discussione in appello; in mancanza, la questione non può essere affrontata.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio unicamente per la determinazione della pena, gli accertamenti di responsabilità già compiuti diventano definitivi: non è possibile far valere la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia di annullamento.
- Errori materiali nell'indicazione dell'ufficio giudiziario di rinvio ai sensi dell'art. 623 c.1 lett. c) c.p.p. possono essere corretti dalla Corte di Cassazione e non comportano automaticamente l'accoglimento del ricorso.
- Non esiste un principio normativo che imponga di ridurre proporzionalmente gli aumenti per continuazione quando la pena base viene rideterminata; il calcolo degli aumenti è soggetto alla motivazione del giudice di merito.
- Per ottenere che il giudice d'appello si pronunzi sull'applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.), l'imputato deve formulare esplicita richiesta, almeno entro l'udienza di discussione in appello, secondo la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022).
- La difesa deve porre con chiarezza e tempestività le questioni rilevabili nel giudizio di rinvio (es. istanze per pene sostitutive o documentazione probatoria) per evitare che il giudice non le prenda in considerazione per carenza di istanza.
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