Cassazione Penale, Sentenza n. 31555/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto per mancanza assoluta di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione condizionale della pena, richiesta dall'imputato in sede di discussione finale. In primo grado il Tribunale di Patti aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, aveva inflitto otto giorni di arresto e 200 euro di ammenda, sostituendo l'arresto con un'ammenda pari a 2.000 euro ai sensi della legge n. 689/1981. Il ricorso denunciava che la sentenza era del tutto silente circa la richiesta di sospensione condizionale, quindi priva di motivazione su quel punto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile per "saltum" e fondato: ha accertato che la sospensione condizionale era stata effettivamente richiesta in dibattimento e che la sentenza impugnata non dava alcuna motivazione in merito. Poiché nel frattempo, anche tenendo conto dei periodi di sospensione risultanti dagli atti, è intervenuta la prescrizione del reato (termine massimo quinquennale ex artt. 157 e 160 c.p.), la Corte ha dichiarato l'obbligo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di rilevare la causa di non punibilità e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che punisce l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo; dalla sentenza risulta la condanna per tale contravvenzione.
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e ss.
Consente la sostituzione dell'arresto con l'ammenda; nel caso concreto l'arresto è stato sostituito con un'ammenda maggiore.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (previgente)
Il limite di impugnabilità ivi previsto si riferisce alle sentenze con pena originariamente prevista come ammenda; la Corte osserva che le condanne per contravvenzione con sostituzione dell'arresto restano appellabili nel regime antecedente alla riforma richiamata.
art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi che comportano un "salto" di grado quando ricorrano specifiche violazioni di legge (qui: mancanza assoluta di motivazione).
Imposta l'obbligo per il giudice di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità; se la prescrizione matura nel frattempo, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio.
Stabiliscono i termini e le modalità di prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto che, considerati i periodi utili, sia maturato il termine massimo quinquennale e dunque la prescrizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato)
Richiamato solo per segnalare che la valutazione sull'appellabilità si colloca nel regime antecedente alla riforma; la pronuncia applica la disciplina previgente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso in forma scritta; procedura applicata al caso.
Massime di principio
- Se la parte chiede la sospensione condizionale della pena in sede di discussione finale, il giudice deve esprimersi esplicitamente e motivare il rigetto o l'accoglimento; la mancata considerazione è vizio di motivazione sostanziale.
- La mancata motivazione sulla richiesta di misure alternative o sospensive può costituire motivo ammissibile per ricorso per cassazione "per saltum" ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
- Se tra la decisione impugnata e la pronuncia di legittimità interviene la prescrizione e il vizio denunciato obbliga a rilevare una causa di non punibilità, il giudice di cassazione deve dichiarare la estinzione del reato e può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Quando la pena originaria prevista è l'arresto sostituito poi con ammenda, occorre valutare con attenzione la disciplina dell'impugnabilità vigente al momento della sentenza e le modifiche normative successive.
- Il difensore, per preservare i rimedi, deve far risultare chiaramente in udienza e nel verbale le richieste di benefici (es. sospensione condizionale), perché l'assenza di trascrizione o la mancata motivazione da parte del giudice costituiscono profili impugnabili.
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