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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31454/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della imputata, confermando di fatto la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il reato di insolvenza fraudolenta. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di insolvenza fraudolenta. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta meramente reiterativa delle doglianze già sollevate in appello e già disattese dal giudice di merito. Secondo la Corte di cassazione, il motivo non instaurava un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata e risultava quindi aspecifico e solo apparente, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità per insolvenza fraudolenta; il giudice di merito aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione di censure già disattese in appello, senza confronto effettivo con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità.

  • Cassa delle ammende

    destinazione della sanzione pecuniaria accessoria applicata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi in modo effettivo con le ragioni della decisione impugnata; la mera ripetizione delle doglianze di appello non è sufficiente.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare in termini generici la motivazione della sentenza, senza indicare precise criticità logiche o giuridiche della decisione, è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha già esaminato e disatteso puntualmente le censure difensive, il ricorso che non replichi a tali argomenti ma si limiti a riproporli non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInsolvenza fraudolenta
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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