Cassazione Penale, Ordinanza n. 17443/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, confermando il rigetto dell'opposizione, gli aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale e, in alternativa, concesso la detenzione domiciliare. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, contestando in sostanza la valutazione negativa sulla prognosi di non recidivanza formulata dal giudice di merito. Dalla motivazione emerge che il tribunale aveva valorizzato i precedenti penali, molti dei quali specifici per furto, e la commissione di ulteriori furti in epoca recente, con procedimenti pendenti per fatti del maggio 2020 e del marzo 2024, oltre ad altri elementi desunti dalla comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza. La Corte rileva però che le censure tendevano a ottenere una diversa ricostruzione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero in parte dirette a sollecitare apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, per la restante parte, manifestamente infondate perché il tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo adeguato e non illogico il diniego dell'affidamento in prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione riguarda la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, negabile quando la prognosi sulla futura condotta del condannato sia negativa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il giudice di sorveglianza abbia già espresso un percorso argomentativo coerente e non manifestamente illogico.
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimo quando il giudice, sulla base dei precedenti penali e della vicinanza temporale di ulteriori condotte delittuose, ritenga non formulabile una prognosi favorevole di non recidiva.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è sufficiente se valorizza elementi concreti e attuali sulla personalità del condannato, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato difensivo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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