Cassazione Civile, Ordinanza n. 35649/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Commissione territoriale, la quale aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. In sede di legittimità il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato un vizio processuale: il deposito del ricorso per cassazione era avvenuto oltre il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione a mezzo PEC del decreto impugnato, termine previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il deposito dell'atto è avvenuto tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c., decorrente dall'ultima notificazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'interno, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
a pena di improcedibilità; termine di 20 giorni dall'ultima notificazione
il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro 20 giorni dall'ultima notificazione del provvedimento impugnato; il deposito tardivo comporta improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
in caso di definizione del giudizio nei presupposti previsti dalla norma, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. costituisce un onere processuale essenziale: il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità dell'impugnazione, precludendo ogni esame dei motivi.
- Il termine per il deposito decorre dall'ultima notificazione del provvedimento impugnato; il carattere perentorio del termine impedisce al giudice di legittimità di valutare il merito del ricorso quando il deposito sia avvenuto oltre i 20 giorni.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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