Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29912/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di calunnia; dedotte violazioni di norme processuali (artt. 157, 129, 529 e 531 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato. Principale censura: il reato si sarebbe estinto per prescrizione dopo la pronuncia di primo grado e prima della sentenza di appello, anche tenendo conto dell'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza n. 20808/2018), ha affermato che la recidiva non può essere conteggiata ai fini del calcolo della prescrizione se non è stata effettivamente riconosciuta in modo da comportare un aumento di pena o una specifica confluenza nel giudizio di comparazione. Poiché il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva e tale esclusione deve essere mantenuta, il termine di prescrizione (calcolato in base all'art. 157 c.p. con il prolungamento dovuto al massimo edittale e con l'aggiunta di 35 giorni per sospensione ex art. 159 c.p.) è spirato il 1 novembre 2020, cioè prima della sentenza d'appello. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Usato per determinare il termine di prescrizione applicabile: periodo base di sei anni prolungato a sette anni e sei mesi in relazione al massimo edittale del reato; la prescrizione è stata ritenuta sopraggiunta prima della sentenza d'appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui il giudice può pronunciare l'assoluzione quando la causa di estinzione non è invocabile soltanto se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile la mancata commissione del fatto o l'assenza della rilevanza penale

  • art. 159 cod. pen.

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per impedimento del difensore; nella fattispecie sono stati conteggiati 35 giorni di sospensione da aggiungere al termine di prescrizione

  • art. 368 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento al massimo edittale del reato; tale massimo edittale ha inciso sul prolungamento del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157

  • artt. 529 e 531 cod. proc. pen.

    Citati fra le norme dedotte dal ricorrente (vizi di motivazione/erronea applicazione), ma la decisione sulla prescrizione ha reso irrilevanti le censure di merito successivamente

  • Sezioni Unite, sentenza n. 20808 del 25/10/2018

    in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato

    Stabilisce che la recidiva non può essere considerata ai fini del computo della prescrizione se non ha comportato un aumento della pena o non è stata effettivamente riconosciuta nel giudizio in termini tali da modificarne il calcolo

  • Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata come motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

  • Sez. U, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, questa prevale sulle censure di merito salvo che dagli atti non emerga in modo incontrovertibile la necessita' di assolvere per altre ragioni

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, la causa estintiva prevale sulle questioni di merito e la sentenza di condanna va annullata per estinzione del reato
  • La recidiva non può essere conteggiata automaticamente per estendere i termini di prescrizione: deve essere effettivamente riconosciuta in modo tale da aumentare la pena o confluire nel giudizio di comparazione
  • Il ricorso per cassazione può sollevare, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed ottenere l'annullamento
  • Il giudice può pronunciare l'assoluzione in presenza di una causa di estinzione solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità (limite all'assoluzione quando prevale l'estinzione)
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati eventuali prolungamenti previsti dalla legge (es. in relazione al massimo edittale) e i periodi di sospensione (es. per impedimento del difensore)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.