Cassazione Penale, Sentenza n. 29912/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di calunnia; dedotte violazioni di norme processuali (artt. 157, 129, 529 e 531 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato. Principale censura: il reato si sarebbe estinto per prescrizione dopo la pronuncia di primo grado e prima della sentenza di appello, anche tenendo conto dell'esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza n. 20808/2018), ha affermato che la recidiva non può essere conteggiata ai fini del calcolo della prescrizione se non è stata effettivamente riconosciuta in modo da comportare un aumento di pena o una specifica confluenza nel giudizio di comparazione. Poiché il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva e tale esclusione deve essere mantenuta, il termine di prescrizione (calcolato in base all'art. 157 c.p. con il prolungamento dovuto al massimo edittale e con l'aggiunta di 35 giorni per sospensione ex art. 159 c.p.) è spirato il 1 novembre 2020, cioè prima della sentenza d'appello. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Usato per determinare il termine di prescrizione applicabile: periodo base di sei anni prolungato a sette anni e sei mesi in relazione al massimo edittale del reato; la prescrizione è stata ritenuta sopraggiunta prima della sentenza d'appello
Richiamato per il principio secondo cui il giudice può pronunciare l'assoluzione quando la causa di estinzione non è invocabile soltanto se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile la mancata commissione del fatto o l'assenza della rilevanza penale
Prevede la sospensione del corso della prescrizione per impedimento del difensore; nella fattispecie sono stati conteggiati 35 giorni di sospensione da aggiungere al termine di prescrizione
Richiamato quale riferimento al massimo edittale del reato; tale massimo edittale ha inciso sul prolungamento del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157
artt. 529 e 531 cod. proc. pen.
Citati fra le norme dedotte dal ricorrente (vizi di motivazione/erronea applicazione), ma la decisione sulla prescrizione ha reso irrilevanti le censure di merito successivamente
Sezioni Unite, sentenza n. 20808 del 25/10/2018
in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato
Stabilisce che la recidiva non può essere considerata ai fini del computo della prescrizione se non ha comportato un aumento della pena o non è stata effettivamente riconosciuta nel giudizio in termini tali da modificarne il calcolo
Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata come motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Sez. U, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, questa prevale sulle censure di merito salvo che dagli atti non emerga in modo incontrovertibile la necessita' di assolvere per altre ragioni
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, la causa estintiva prevale sulle questioni di merito e la sentenza di condanna va annullata per estinzione del reato
- La recidiva non può essere conteggiata automaticamente per estendere i termini di prescrizione: deve essere effettivamente riconosciuta in modo tale da aumentare la pena o confluire nel giudizio di comparazione
- Il ricorso per cassazione può sollevare, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed ottenere l'annullamento
- Il giudice può pronunciare l'assoluzione in presenza di una causa di estinzione solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità (limite all'assoluzione quando prevale l'estinzione)
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati eventuali prolungamenti previsti dalla legge (es. in relazione al massimo edittale) e i periodi di sospensione (es. per impedimento del difensore)
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