Cassazione Penale, Sentenza n. 01931/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conv. con la l. 26/2019, per avere reso false informazioni nella domanda per il Reddito di Cittadinanza presentata il 26/02/2021, omettendo di dichiarare la sussistenza di una misura cautelare personale (divieto di avvicinamento poi aggravata in arresti domiciliari). Il ricorrente ha dedotto: (i) carenza della motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, allegando che le modalità del suo agire dimostrerebbero buona fede e non volontà di attestare il falso; (ii) violazione nella negazione dell'applicazione della causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis c.p., rilevando che il danno sarebbe stato esiguo (tre mensilità) e che tali somme non sarebbero state nella sua disponibilità, e lamentando che la corte territoriale ha valorizzato in modo illegittimo una condotta post factum (la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per ritirare la carta) per escludere la tenuità e la non abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale abbia correttamente motivato la sussistenza del dolo specifico avendo tratto, tra gli indici sintomatici, la richiesta da parte dell'imputato dell'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per recarsi all'ufficio postale a ritirare la carta con l'accredito delle prime tre mensilità, circostanza compatibile con la finalità di ottenere il beneficio indebitamente. Ha confermato che il reato si è consumato al momento della presentazione dell'istanza (26/02/2021) e che la motivazione territoriale è congrua e logica. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la causa richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la valutazione deve considerare sia la modalità della condotta sia l'esiguità del danno secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e tra gli elementi da apprezzare rientrano anche le condotte post factum. La corte territoriale ha correttamente escluso la tenuità, valorizzando negativamente la condotta successiva del ricorrente, e ha quindi negato la causa di non punibilità. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. con la l. 26/2019
Configurazione del reato per false informazioni nella domanda per il beneficio (es. Reddito di Cittadinanza). Richiede, oltre all'elemento materiale, il dolo specifico finalizzato all'ottenimento indebito del beneficio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di sindacato della Corte di cassazione sui motivi di ricorso: vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali o di diritto processuale.
Principio della motivazione della sentenza e dei provvedimenti decisori; obbligo di rispondere alle doglianze rilevanti per la decisione.
Norme riguardanti l'istruzione probatoria e la valutazione delle prove in sede di merito (richiamata in relazione al sindacato sulla motivazione).
Norma processuale richiamata in rapporto ai criteri di impugnazione e revisione dei fatti in appello/cassazione (menzionata come riferimento procedurale).
Riferimento alla misura cautelare di divieto di avvicinamento e alla sua rilevanza fattuale: la misura di cui era destinatario l'imputato è elemento che esclude il diritto al beneficio se non dichiarata.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice valuta modalità della condotta e esiguità del danno secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; le condotte post factum possono essere rilevanti ai fini della valutazione.
Criteri direttivi per valutare la gravità del reato (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo e altre modalità dell'azione, intensità del dolo o grado di colpa) utili per apprezzare la particolare tenuità dell'offesa.
legge n. 150 del 2022
Modifiche a art. 131-bis c.p.; chiarisce il ruolo del giudice nella valutazione della tenuità e rende esplicita la possibilità di considerare elementi post factum nella valutazione complessiva dell'offesa.
Sezioni Unite, sentenza n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)
Interpretazione della nozione di abitualità: il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno due illeciti oltre quello preso in esame.
Massime di principio
- Per i reati di false dichiarazioni per ottenere benefici (es. Rdc) il dolo specifico può essere provato anche con indici sintomatici che mostrano la finalità di conseguire il vantaggio; condotte successive volte a mettere concretamente in disponibilità il beneficio (es. richiesta di autorizzazione per ritirare la carta) sono un forte indizio di finalità.
- La materialità del reato si verifica al momento della presentazione dell'istanza: è quindi quel momento che rileva per valutare la dichiarazione falsa.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità; l'esiguità del danno da sola non è sufficiente.
- Nella valutazione della tenuità il giudice deve considerare le modalita della condotta e l'esiguità del danno secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; sono valutabili anche fatti successivi al reato se attinenti alla misura dell'offesa.
- La nozione di abitualità, ai fini di escludere 131-bis, comporta la commissione di almeno due ulteriori illeciti oltre al fatto per cui si procede, anche se commessi dopo l'evento principale.
- In cassazione, le censure sulla carenza di motivazione devono dimostrare che il giudice non ha affron tato in modo logico e sufficiente gli aspetti essenziali (es. dolo specifico) o che la valutazione delle condizioni per 131-bis è contraddittoria o mancante.
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