Cassazione Penale, Ordinanza n. 05518/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 189 cod. strada, commesse il 14 settembre 2016, in un contesto di sinistro stradale. La difesa ha premesso che sarebbe maturata la prescrizione dei reati alla data del 4 ottobre 2024 e ha poi dedotto: 1) mancata valutazione di una prova decisiva, travisamento per omissione e difetto di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato; 2) travisamento delle prove e difetto di motivazione sul nesso causale; 3) travisamento delle risultanze probatorie e difetto di motivazione sull'elemento soggettivo. In sostanza, il ricorso contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata nei giudizi di merito, proponendo una lettura alternativa delle testimonianze e del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di motivazione e travisamento della prova, si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, in presenza di inammissibilità del ricorso, non può rilevarsi d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e prima della decisione di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada
Norma incriminatrice contestata all'imputato; la responsabilità è stata confermata nei gradi di merito sulla base della ricostruzione del sinistro e della condotta successiva all'incidente.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di travisamento della prova è deducibile nei limiti propri del controllo di legittimità, non potendosi chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio.
L'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria immediata di cause di non punibilità, inclusa la prescrizione eventualmente maturata dopo la decisione di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto e delle prove, poiché tale attività appartiene esclusivamente al giudice di merito.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando si denunci l'omessa valutazione di una prova decisiva o l'utilizzazione di un'informazione inesistente; non basta prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel caso di cd. doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello come oggetto di valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, derivante da manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- La mera prospettazione di una versione alternativa dei fatti non integra un vizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di aporie logiche.
Come è indicizzato
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