Cassazione Civile, Ordinanza n. 26732/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cessionaria di crediti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 40 mila euro, relativi a una pluralità di obbligazioni derivanti da contratti di cessione. L’amministrazione statale aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Roma, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale di quel giudice e sostenendo che, essendo parte una amministrazione dello Stato, la competenza dovesse essere determinata secondo il foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. n. 1611/1933, con riguardo al luogo in cui l’obbligazione era sorta o dove doveva eseguirsi, e quindi in favore del Tribunale di Milano. In primo grado l’opposizione era stata rigettata sul punto, ritenendo applicabile il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. La ricorrente ha quindi denunciato violazione degli artt. 25 e 26 c.p.c., dell’art. 6 R.D. 1611/1933, dell’art. 54 R.D. 2440/1923, dell’art. 1182 c.c. e degli artt. 278, 287 e 407 R.D. 827/1924, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel radicare la competenza sul foro generale anziché sul criterio speciale previsto per le controversie in cui è parte una amministrazione statale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando è convenuta un’amministrazione statale, la competenza territoriale si determina secondo il foro erariale, che è inderogabile, e che il forum destinatae solutionis va individuato in base alle norme di contabilità pubblica, nel luogo in cui si trova la sezione di tesoreria deputata al pagamento. Nel caso concreto, poiché i crediti azionati derivavano da contratti stipulati a Milano e il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria era Milano, la competenza territoriale spettava al Tribunale di Milano. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, ha dichiarato la competenza di quel tribunale e vi ha rimesso la causa.
Norme richiamate
per le cause in cui è parte un'amministrazione statale, il giudice territorialmente competente si individua secondo il foro erariale; la competenza è inderogabile e va collegata al luogo di sorta dell'obbligazione o del suo adempimento
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla competenza territoriale, in coordinamento con il foro erariale
art. 6 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato quale disciplina del foro erariale per le cause contro l'amministrazione statale
art. 54 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
le norme di contabilità pubblica fissano il luogo di pagamento delle obbligazioni dello Stato nella sede di tesoreria della provincia del creditore
richiamato nel motivo; la Corte valorizza il diverso criterio speciale del foro erariale rispetto alla disciplina codicistica del luogo di adempimento
artt. 278, 287 e 407 R.D. n. 827 del 1924
richiamati dal ricorrente come norme di contabilità pubblica rilevanti per individuare il luogo di adempimento
Massime di principio
- Quando è convenuta un'amministrazione statale, la competenza territoriale segue il foro erariale e non il foro generale delle persone giuridiche.
- Il foro erariale è inderogabile e deve essere determinato con riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, secondo le norme di contabilità pubblica.
- Per le obbligazioni pecuniarie gravanti sulla pubblica amministrazione, il luogo di adempimento coincide con la sede della tesoreria tenuta a eseguire il pagamento.
- Se il giudice adito non è quello determinato dal foro erariale, la competenza va declinata in favore del tribunale territorialmente collegato al luogo di insorgenza o esecuzione dell'obbligazione.
- Nel decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale della pubblica amministrazione convenuta, non può essere applicato in via sostitutiva il foro generale della sede dell'ente se la disciplina speciale del foro erariale è direttamente operante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →