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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07950/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/03/2025. Dalla motivazione emerge che la censura investiva l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p., deducendo in particolare l'inattendibilità del teste e, più in generale, l'erronea valutazione del compendio probatorio. La doglianza mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività estranee al sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato che le doglianze riproducevano motivi già esaminati e disattesi in appello con argomentazioni ritenute corrette. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione e della verifica di legittimità; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze sulla prova.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura delle fonti probatorie, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando replica doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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