Cassazione Penale, Sentenza n. 42512/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere per violazione delle prescrizioni accessorie (divieto di "effettuare conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche" con altri indagati/pregiudicati). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva illogicità della motivazione del Tribunale: sarebbe stato travisato il filmato prodotto dalla difesa, non valutate le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. e infondate le conclusioni sulla preordinazione dei contatti con i coindagati (mancanza di prove di contatti telefonici o programmazione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore ha infatti depositato rinuncia all'impugnazione dopo che, con ordinanza del 7 ottobre 2024, il GIP ha ripristinato gli arresti domiciliari per il ricorrente. Per effetto della rinuncia formale e irrevocabile è venuta meno la giustificazione dell'impugnazione e il giudice d'appello ha dichiarato l'inammissibilità. Non è stata irrogata condanna alle spese né sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, poiché non si è configurata soccombenza.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di aggravamento della misura; utilizzata per giustificare il passaggio dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla contestazione di partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, che costituisce il quadro soggettivo-reattivo alla base delle esigenze cautelari
art. 391-bis cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come fonte delle dichiarazioni rese; il Tribunale d'appello è stato criticato per non aver valutato tali acquisizioni, ma la decisione di inammissibilità non ha esaminato il merito di tale censura
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Connesso alla rinuncia all'impugnazione e alla conseguente sopravvenuta carenza di interesse che rende inammissibile il ricorso
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 568 per stabilire l'inammissibilità del gravame quando l'interesse viene meno per rinuncia formale
Norma sulle sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; il giudice ha escluso l'applicazione della sanzione perché non sussisteva soccombenza
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Precedenti utilizzati per fondare il principio secondo cui la rinuncia formale e irrevocabile all'impugnazione comporta inammissibilità senza automatica sanzione economica se non c'è soccombenza
Massime di principio
- La rinuncia formale e irrevocabile all'impugnazione produce sopravvenuta carenza di interesse e rende il ricorso inammissibile; la corte non entra nel merito quando l'interesse dell'appellante viene meno.
- La violazione delle prescrizioni accessorie (in particolare il divieto di comunicare con determinati soggetti) può giustificare l'aggravamento della misura cautelare se valutata come indice di accresciuta pericolosità e incapacità di autocontrollo.
- Le contestazioni difensive basate su valutazioni probatorie (es. interpretazione di filmati, rilevanza di date/ora sovrimpressi, dichiarazioni ex art. 391-bis) richiedono che il giudice dell'appello valuti concretamente la portata probatoria; tuttavia, tali censure restano ininfluenti se l'appello viene reso inammissibile per ragioni procedurali sopravvenute.
- Per disinnescare l'allegata preordinazione di incontri con coindagati è necessario produrre prove concrete (es. registrazioni telefoniche, dati di geolocalizzazione, elementi che dimostrino la casualità degli incontri); mere congetture del giudice sull'esistenza di contatti non sostituiscono l'assenza di prova.
- La confessione o dichiarazioni spontanee rese prima di presunti incontri con coindagati possono attenuare la valutazione della pericolosità, ma non sono necessariamente decisive se il comportamento successivo appare in contrasto con le prescrizioni cautelari imposte.
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