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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25137/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di due reati: un furto di carta/bene e l'indebito utilizzo di carta di pagamento. Con il primo e il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 c.p. e 493-ter c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse mal valutato il compendio probatorio e che la ricostruzione difensiva fosse preferibile. Veniva inoltre dedotto, solo in cassazione, un tema relativo alla continuazione. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la doglianza sulla continuazione fosse nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi sulla responsabilità erano meramente reiterativi, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e diretti a ottenere una diversa lettura delle prove; ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, delle immagini di videosorveglianza che mostravano l'imputato mentre prelevava il denaro e della contiguità temporale tra i fatti, oltre alla sua qualità di coinquilino della persona offesa quale indice di concreta occasione di impossessarsi della carta. Ha poi rilevato che il tema della continuazione era stato proposto per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del primo capo di imputazione, in relazione al quale la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla ricostruzione fattuale

  • art. 493-ter c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del secondo capo di imputazione, rispetto al quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle prove, in particolare delle immagini di videosorveglianza

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    la sua violazione, in tema di valutazione di indizi e prove, non è deducibile come violazione di legge ma solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    non è il mezzo con cui dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. in tema di valutazione probatoria

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non è il mezzo con cui dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. quando non ricorrano nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è il parametro attraverso cui far valere in cassazione mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non ravvisate nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una rivalutazione del merito sotto forma di alternativa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non integra di per sé un autonomo vizio di violazione di legge deducibile ex art. 606, comma 1, lett. b) o c), c.p.p., ma può essere scrutinata solo come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito fondi la decisione su una prova inesistente o su un dato probatorio oggettivamente diverso da quello reale; non basta proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio assume rilievo in cassazione solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità decisiva della motivazione.
  • Le questioni non devolute ai giudici di appello e introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
  • La responsabilità può essere sorretta anche da indizi gravi e da riscontri fattuali come immagini di videosorveglianza e contiguità temporale tra gli episodi, quando la motivazione di merito sia logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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