Cassazione Civile, Ordinanza n. 06123/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., ritenendo che non residuassero ulteriori accertamenti da compiere dopo l’esclusione dell’errore revocatorio. Ha inoltre condannato l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico del reddito relativo all’anno d’imposta 2006, fondato dall’Amministrazione finanziaria sulla incongruenza tra reddito dichiarato pari a zero e indici di capacità contributiva rappresentati dal possesso di tre autoveicoli e di un immobile. In sede di revocazione di una precedente sentenza della CTR, il giudice regionale aveva ritenuto sussistente un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., individuandolo nell’erronea affermazione che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi e nell’erroneo presupposto che non si fosse reso disponibile al contraddittorio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che i fatti valorizzati dalla sentenza impugnata non integrassero un errore revocatorio, perché si trattava di valutazioni giuridiche o comunque di circostanze prive del carattere di decisorietà richiesto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione degli atti di causa, non in una rivalutazione del significato giuridico del fatto, e che, nel caso concreto, l’asserita omissione della dichiarazione e la pretesa mancata partecipazione al contraddittorio erano comunque irrilevanti ai fini decisori, anche perché per l’annualità 2006 non operava un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia di accertamento sintetico su tributi non armonizzati.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio presuppone una falsa percezione del contenuto degli atti o l’assunzione di un fatto la cui verità sia esclusa o l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; non può consistere in una rivalutazione giuridica del fatto né in una nuova decisione sul merito già consumato.
art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.
Una volta accertato che la sentenza impugnata è fondata su un errore revocatorio insussistente, la Corte può cassare senza rinvio la decisione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o di diritto.
La Corte afferma che la disciplina del contraddittorio richiamata non era applicabile all’anno d’imposta 2006, essendo prevista solo a partire dall’anno d’imposta 2009.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un fatto risultante dagli atti, non quando abbia compiuto una valutazione giuridica o una diversa lettura del significato del fatto.
- Perché un errore possa fondare la revocazione, esso deve avere carattere decisorio, cioè essere potenzialmente idoneo a determinare una decisione diversa; se il fatto è comunque irrilevante ai fini del giudizio, la revocazione non è ammissibile.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito rimettere in discussione il merito della decisione revocanda sotto la veste dell’errore percettivo.
- In materia di accertamento sintetico relativo ad annualità anteriori alla disciplina specifica del contraddittorio preventivo, la mancata instaurazione del contraddittorio non integra, di per sé, un errore decisivo rilevante in revocazione.
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