Cassazione Civile, Ordinanza n. 19921/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di sottomissione del 1971 relativo all’occupazione anticipata di un’area demaniale portuale in vista di una concessione quarantennale. Dopo una precedente definizione giudiziale dell’ammontare dei canoni dovuti fino al 2004, le parti avevano avviato trattative per una nuova concessione, senza pervenire alla stipula per fatto imputabile all’amministrazione. La società aveva costituito un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del rapporto, poi integralmente versato fino alla scadenza del 5 febbraio 2011 e incamerato dall’amministrazione. In primo grado la società aveva chiesto la restituzione del deposito, con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione; il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda restitutoria. In appello la società e il Ministero avevano contestato, tra l’altro, la disciplina degli accessori del credito; la Corte d’appello aveva riformato la decisione disponendo la restituzione della cauzione solo a carico delle amministrazioni regionali e compensando le spese. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., sostenendo che gli interessi maggiorati sarebbero dovuti automaticamente per la sola pendenza della lite e in mancanza di determinazione convenzionale della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al Ministero, che non vi era una domanda contro di esso sulla restituzione degli accessori, essendo intervenuto un giudicato interno sulla non debenza di somme da parte del Dicastero. Quanto agli altri soggetti, ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente perché la ricorrente non aveva riportato in modo specifico la domanda, i passaggi degli atti processuali e gli esatti termini delle censure già formulate in merito alla pretesa sugli interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni e per il suo stretto legame con il primo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma in cassazione deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione della domanda o eccezione e degli atti in cui è stata proposta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia va veicolato come error in procedendo ed è scrutinabile solo se il ricorso consente la verifica della ritualità e decisività della questione.
La censura sulla debenza degli interessi maggiorati è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; la Corte non ha affermato nel merito un principio sulla loro automatica spettanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato ulteriore è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia può essere scrutinato solo se la domanda o eccezione pretermessa risulti ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso, con indicazione dell’atto difensivo o del verbale in cui è stata formulata.
- L’inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso comporta l’inammissibilità della censura quando la Corte non possa verificare, dagli atti richiamati, la ritualità, tempestività e decisività della questione dedotta.
- La deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. non può risolversi in affermazioni generiche o riassuntive del contenuto delle domande e delle censure, specie quando si invochi l’omessa pronuncia di entrambi i gradi di merito.
- La pretesa sugli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. non può essere scrutinata in sede di legittimità se il ricorso non consente di verificare in modo puntuale il suo effettivo dedotto e devoluto nei gradi di merito.
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