Cassazione Civile, Ordinanza n. 25928/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore contro un debitore, rispetto alla quale il debitore aveva dedotto l'impignorabilità dei beni perché ricompresi in un fondo patrimoniale costituito con il coniuge. Il creditore, in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva chiesto la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. Il giudizio si era concluso senza la partecipazione del coniuge non debitore, che successivamente proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. La Corte d'appello ha ritenuto che tale opposizione avesse sanato il vizio con effetto ex nunc e che l'integrazione del contraddittorio fosse idonea a interrompere la prescrizione dell'azione revocatoria anche nei confronti della litisconsorte pretermessa. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2943, 2945 e 2909 c.c. e dell'art. 161 c.p.c., sostenendo che l'integrazione del contraddittorio era avvenuta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e che, dunque, nessun effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione poteva prodursi nei suoi confronti; di conseguenza, al momento in cui il creditore aveva per la prima volta esteso la domanda anche nei suoi confronti, l'azione revocatoria era già prescritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione riconosciuto dalla giurisprudenza in caso di litisconsorzio necessario presuppone che l'integrazione del contraddittorio avvenga nel medesimo giudizio in cui si è verificata l'originaria pretermissione del litisconsorte. Nel caso concreto, invece, il giudizio di revocatoria si era già concluso senza la partecipazione del coniuge pretermesso, e l'opposizione di terzo da lei proposta non poteva "recuperare" a posteriori l'effetto interruttivo della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore per contestare l'azione esecutiva sul bene
richiamato come fondamento dell'opposizione di terzo proposta dal coniuge pretermesso avverso la sentenza resa senza la sua partecipazione
norma posta a base della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale
richiamato per sostenere l'interruzione della prescrizione mediante proposizione della domanda giudiziale
richiamato per regolare gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione conseguenti alla domanda giudiziale
invocato dalla ricorrente per negare l'estensione nei suoi confronti degli effetti di una sentenza passata in giudicato resa in un giudizio cui non aveva partecipato
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla nullità della sentenza e ai relativi effetti processuali
la Corte ribadisce che l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario sana il vizio processuale e, se avviene nel medesimo giudizio, può produrre anche effetti sostanziali interruttivi e impeditivi delle decadenze
richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati come ipotesi in cui la rimessione al primo giudice e la successiva integrazione del contraddittorio mantengono efficaci gli effetti interruttivi della domanda
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
non richiamato espressamente nel decisum, ma non emerge alcuna specifica applicazione; escluso
Massime di principio
- Nel giudizio soggetto a litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio produce effetti processuali e sostanziali, ma l'effetto estensivo sull'interruzione della prescrizione opera solo se la integrazione avviene nel medesimo processo in cui si è verificata la pretermissione del litisconsorte.
- Se il giudizio si conclude definitivamente senza che il litisconsorte necessario sia stato chiamato, l'opposizione di terzo successivamente proposta per far valere la nullità della sentenza non retroagisce fino a far rivivere l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti della parte originariamente pretermessa.
- In materia di revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario anche se non è proprietario dei beni conferiti nel fondo.
- L'effetto sanante dell'integrazione del contraddittorio non può essere utilizzato per "recuperare" a posteriori una prescrizione già maturata nei confronti del litisconsorte pretermesso quando la sua chiamata interviene solo in un autonomo giudizio successivo.
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