Cassazione Penale, Sentenza n. 45829/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza/sentenza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, alla luce delle disposizioni transitorie introdotte dall'art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150; contestazione anche per mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo relativi alla mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena alla luce dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, annullando la decisione impugnata limitatamente alla questione dell'applicazione delle pene sostitutive e rinviando la materia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per la restante parte (in particolare sul punto della sospensione condizionale della pena), con conferma che quella questione è ormai coperta da giudicato. La Corte ha inoltre precisato che eventuale prescrizione intervenuta non incide a causa della formazione progressiva del giudicato per le parti non annullate.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95
Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi: le norme del Capo III della legge 24/11/1981 n. 689, se piu favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore; previsione di presentazione istanza al giudice dell'esecuzione o, in caso di annullamento con rinvio, al giudice del rinvio.
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria nei processi che, alla data di entrata in vigore, erano pendenti e che, in caso di annullamento con rinvio, compete al giudice del rinvio esaminare le istanze di pena sostitutiva anche se il rinvio non verte su responsabilita o pena principale.
legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo III
Disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (lavoro di pubblica utilita, ecc.)
Il regime sostitutivo, se piu favorevole, puo essere applicato in via transitoria ai procedimenti pendenti e il giudice del rinvio deve valutare l'applicabilita delle pene sostitutive compatibilmente con le norme del giudizio di esecuzione.
Procedura per l'istanza al giudice dell'esecuzione
Indica la strada processuale per proporre l'istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione quando la sentenza sia divenuta irrevocabile; la Corte chiarisce che, in caso di annullamento con rinvio, l'istanza va al giudice del rinvio.
Riferito al meccanismo processuale applicabile ai procedimenti pendenti in appello
La pronuncia della sentenza di appello entro la data di entrata in vigore fa pendere il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione; la disciplina transitoria opera diversamente a seconda che il procedimento fosse pendente in appello o in Cassazione.
Autorita di cosa giudicata delle parti della sentenza non annullate
Sancisce la formazione progressiva del giudicato: in caso di annullamento parziale rimangono immodificate le statuizioni non annullate, impedendo il riesame di questioni già divenute definitive (es. sospensione condizionale).
Riferimento normativo relativo ai poteri del giudice del merito in materia di pena
Il giudice del rinvio mantiene la competenza in ordine all'irrogazione e alla sostituzione delle pene, ove la questione ricada nel perimetro del rinvio.
Massime di principio
- Se al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il procedimento era pendente e successivamente c'è stato un annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è competente a valutare, anche d'ufficio se necessario, l'applicazione in via transitoria delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 quando queste risultino piu favorevoli.
- La mancata presentazione dell'istanza di pena sostitutiva nel precedente grado non preclude la sua proposizione in sede di rinvio quando la normativa favorevole non era ancora operativa al tempo dell'appello o del primo giudizio.
- Le questioni non oggetto di annullamento dalla Corte di Cassazione formano giudicato e non possono essere rimesse in discussione dal giudice del rinvio (formazione progressiva del giudicato ex art. 624 c.p.p.).
- La prescrizione intervenuta nelle more non incide se il giudicato si è già formato sulle statuizioni non annullate: l'annullamento parziale non consente di rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità già divenuto definitivo.
- Quando la materia della sostituzione della pena investe valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità, la valutazione spetta al giudice del rinvio o al giudice dell'esecuzione, secondo il caso, e non alla Corte di Cassazione.
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