Ordinanza n. 2164/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 1) della delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, pubblicata all'albo pretorio on line in data -OMISSIS-, con cui il Comune di Napoli ha stabilito di candidare l'immobile sito in Napoli alla Via -OMISSIS- all'avviso pubblico regionale “per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e supporto alla gestione”, indetto con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-; 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresi, per quanto di ragione: 2.1) la delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Napoli aveva stabilito di realizzare, presso tale immobile, un intervento di inclusione sociale e tutela delle fasce vulnerabili; 2.2) la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, di indizione della procedura ad evidenza pubblica, finalizzato all’individuazione di Enti e Associazioni del privato sociale, cui assegnare, a titolo gratuito, 18 immobili, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli; 2.3) La disposizione dirigenziale n. -OMISSIS--, di revoca dei provvedimenti indicati sub 2.1) e 2.2), limitatamente al bene sito alla via -OMISSIS-, al fine di candidarlo all'avviso pubblico regionale “per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e supporto alla gestione”, indetto con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-; 2.4) la disposizione della Agenzia Nazionale Beni Confiscati n. -OMISSIS-, con cui l'immobile su citato è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli; 2.5) l'atto -OMISSIS-, successivamente comunicato, con cui il Comune di Napoli ha diffidato la ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, a lasciare l'immobile sito in -OMISSIS-. identificato al catasto fabbricati sezione -OMISSIS- libero da persone e cose entro 30 giorni dalla notifica, per consentire all'Ente proprietario di immettersi nel possesso materiale del bene; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-, per l’annullamento, altresì: 1) della Ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui il Comune di Napoli ha disposto lo sgombero coattivo ad horas, in danno della ricorrente, degli immobili siti in -OMISSIS- identificati in catasto fabbricati al foglio -OMISSIS- individuati al piano terra con gli interni -OMISSIS-; 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresi, per quanto di ragione: 2.1) la diffida -OMISSIS-, di data e contenuto ignoto, mai notificata alla ricorrente; 2.2.) la relazione di servizio della Polizia Locale del -OMISSIS- con cui sarebbe stato verificato il mancato adempimento alle diffide di sgombero. - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di ulteriori argomenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere e atti comunali di destinazione e candidatura dell'immobile confiscato a un progetto di utilità pubblica, diffida al rilascio e ordinanza di sgombero coattivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Napoli ha destinato un immobile confiscato, trasferito al patrimonio indisponibile comunale, a finalità di inclusione sociale e tutela delle fasce vulnerabili, revocando la precedente procedura per l'assegnazione gratuita del bene a enti e associazioni del privato sociale e candidandolo a un avviso regionale per il finanziamento di progetti di riutilizzo dei beni confiscati. Ha inoltre impugnato la diffida a lasciare l'immobile e, con motivi aggiunti, l'ordinanza dirigenziale di sgombero coattivo ad horas e gli atti presupposti. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti. Il TAR ha ritenuto plausibile la giurisdizione amministrativa sull'ordine di rilascio, trattandosi di un comportamento della pubblica amministrazione attuativo di provvedimenti amministrativi incidenti sul possesso di un bene asseritamente appartenente al patrimonio indisponibile. Nel merito cautelare, la ricorrente ha sostenuto che le porzioni immobiliari da lei occupate erano materialmente comunicanti e che tale conformazione impediva di distinguere la porzione legittimamente occupata da quelle oggetto di sgombero.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora. Il TAR ha precisato che lo sgombero non riguardava la porzione legittimamente occupata dalla ricorrente, pari a un sesto del subalterno 10 e corrispondente a 9,50 mq, ma la superficie ulteriore, assai più ampia, detenuta senza titolo e proveniente dalla confisca. La mera comunicazione materiale tra i subalterni 8, 9 e 10 non attribuisce alcun titolo sulle porzioni abusivamente detenute e non impedisce al Comune di esercitare il potere di rilascio. È stato inoltre escluso il periculum in mora, essendo prevalente l'interesse pubblico alla salvaguardia della destinazione del bene confiscato a finalità pubbliche. Il TAR ha tuttavia stabilito che l'Amministrazione debba individuare modalità di esecuzione dello sgombero compatibili con il tempo ragionevolmente necessario affinché la ricorrente reperisca una nuova sistemazione abitativa, operando con diligente sollecitudine. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione della misura, verificati dal TAR attraverso il fumus boni juris e il periculum in mora.
Richiamato quale fondamento del potere dell'autorità di agire in autotutela per la tutela dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa sussiste sulle azioni dirette contro comportamenti della pubblica amministrazione attuativi di provvedimenti amministrativi e lesivi del possesso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, quando l'amministrazione dimostri sia l'esistenza di un atto di destinazione del bene a uso pubblico sia la concreta utilizzazione del bene per finalità pubbliche.
- La comunicazione materiale tra porzioni immobiliari non costituisce titolo giuridico per occupare le superfici ulteriori rispetto a quella legittimamente detenuta e non impedisce all'amministrazione proprietaria di ordinare il rilascio delle porzioni occupate sine titulo.
- Nella valutazione cautelare, l'interesse pubblico alla salvaguardia della destinazione pubblica di un bene confiscato può risultare prevalente rispetto all'interesse dell'occupante alla conservazione della situazione abitativa abusiva, escludendo il periculum in mora.
- Anche quando respinge la domanda cautelare, il giudice può conformare le modalità esecutive dello sgombero imponendo all'amministrazione di accordare il tempo ragionevolmente necessario per consentire all'occupante, che agisca con diligente sollecitudine, di reperire una nuova sistemazione abitativa.
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