Cassazione Civile, Ordinanza n. 08312/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa da più proprietari per ottenere, da un lato, il regolamento del confine tra fondi contigui e, dall'altro, l'allargamento di una strada esistente o, in alternativa, la costituzione di una servitù di passaggio per consentire il transito con modesti mezzi meccanici. In primo grado le domande furono rigettate. In appello, la Corte territoriale prima accertò il confine e poi, con sentenza definitiva, stabilì la creazione di una servitù di passaggio sui fondi degli appellati, sulla base della soluzione proposta dal CTU, condannando alle spese. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con sette motivi: 1) violazione del contraddittorio per mancata evocazione sin dall'origine di una comproprietaria della particella sulla quale è stata poi costituita la servitù; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la servitù coattiva sarebbe stata disposta su un bene diverso da quello indicato nelle domande; 3) omessa dichiarazione di interruzione del processo per il decesso di una parte contumace; 4) mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali al contumace; 5) erronea applicazione degli artt. 1051, 1052 e 1053 c.c. e difetto di motivazione sui presupposti della servitù e sulla quantificazione dell'indennità; 6) violazione del giudicato interno su alcune affermazioni della sentenza di primo grado non investite dall'appello; 7) erronea regolazione delle spese, anche perché i ricorrenti sostenevano di essere estranei alla domanda di regolamento di confini e lamentavano la liquidazione cumulativa delle spese di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio dovesse essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo interessato, sicché la mancata citazione sin dall'origine della comproprietaria della particella su cui è stata costituita la servitù integrava un vizio di litisconsorzio necessario. Ha quindi rilevato che il vizio non era stato sanato né dal primo giudice né dalla Corte d'appello, la quale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo e rimettere la causa al primo giudice. In conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
richiamato tra le norme denunciate per sostenere l'irregolare instaurazione del contraddittorio
richiamato tra le norme denunciate per sostenere l'irregolare instaurazione del contraddittorio
la Corte lo valorizza come norma sul litisconsorzio necessario, ravvisandone la violazione per mancata citazione di tutti i soggetti necessari
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per la dedotta violazione dei limiti del devolutum in appello
richiamato nel motivo sul preteso decesso di una parte contumace e sulla capacità di stare in giudizio
richiamato per sostenere che il decesso di parte contumace dovesse determinare l'interruzione del processo
richiamato in relazione alla comunicazione degli atti al contumace
richiamato in relazione alla comunicazione al contumace dell'inizio delle operazioni peritali
richiamato come norma sulla servitù coattiva di passaggio; la Corte afferma che l'azione costitutiva va proposta contro tutti i necessari contraddittori
richiamato come norma sull'ampliamento di servitù esistente, contrapposto alla servitù coattiva
richiamato per la determinazione dell'indennità dovuta al fondo servente
richiamato per la dedotta violazione del giudicato interno
richiamato per la dedotta formazione del giudicato interno
la Corte afferma che, accertato il difetto di integrità del contraddittorio, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice
la Corte esclude che operi il principio di sanatoria/irrilevanza del vizio, poiché la nullità per litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado
base del potere della Cassazione di cassare con rinvio al primo giudice quando il processo è viziato da mancata integrazione del contraddittorio
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite
Massime di principio
- Nell'azione per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati dalla compressione del diritto, o di tutti i comproprietari del fondo servente; in mancanza, la sentenza resa è viziata per nullità dell'intero processo.
- Il litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se il vizio non viene rilevato nei primi gradi, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rimettere la causa al primo giudice.
- La mancata evocazione di un soggetto che risulta necessario contraddittore non può essere superata dal fatto che costui sia intervenuto solo in appello in qualità di erede o che il vizio emerga solo in CTU: ciò non sana il difetto originario di integrità del contraddittorio.
- Quando la decisione di merito è affetta da difetto di litisconsorzio necessario, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso inerenti al merito della domanda, alla motivazione e alle spese.
- Nella costituzione di servitù coattive, il giudice deve verificare l'esatta individuazione di tutti i soggetti passivamente legittimati prima di pronunciare la costituzione del vincolo reale.
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