Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico che aveva frequentato un corso di specializzazione negli anni accademici 1985/86-1989/90, assumendo il tardivo recepimento della normativa comunitaria in materia di adeguamento delle retribuzioni dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, aveva condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di euro 33.569,69 oltre interessi, ritenendo rilevante l'equipollenza tra la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e la chirurgia generale, richiamando anche il D.M. 30 gennaio 1998 e affermando che non gravasse sul medico un onere probatorio specifico circa l'assenza di attività lavorativa remunerata. La Presidenza del Consiglio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c. e degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE, sostenendo che la specializzazione frequentata dal controricorrente non era compresa tra quelle elencate nelle direttive comunitarie come comuni ad almeno due Stati membri, e che il D.M. 30 gennaio 1998 era irrilevante perché successivo e riferito solo all'equipollenza interna ai fini concorsuali nel SSN, non al reciproco riconoscimento europeo dei diplomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che non spetta il risarcimento ai medici specializzandi che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'Unione europea sulla base degli elenchi previsti dalle direttive richiamate e conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità/equipollenza, perché il mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti costituiva una facoltà degli Stati membri e non un obbligo imposto dalla normativa comunitaria. Ha inoltre chiarito che il D.M. 30 gennaio 1998 non valeva a fondare il diritto azionato, in quanto successivo ai fatti e limitato all'equipollenza interna delle specializzazioni ai fini della partecipazione ai concorsi e dell'accesso alla dirigenza sanitaria. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma, ma accoglie il motivo valorizzando il corretto presupposto normativo del diritto al risarcimento.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte esclude il diritto risarcitorio nei casi non rientranti nell'ambito applicativo delle direttive comunitarie e dei relativi obblighi di recepimento.
Direttiva 75/362/CEE, artt. 5 e 7
Le disposizioni non comprendevano la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso tra quelle rilevanti ai fini del reciproco riconoscimento; il mancato ampliamento delle specializzazioni equipollenti non integrava illecito comunitario.
Direttiva 82/76/CEE
Richiamata come direttiva riassuntiva delle direttive del 1975; non fonda il diritto al risarcimento per i corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati UE.
D.M. 30 gennaio 1998
Non è idoneo a fondare il diritto risarcitorio perché successivo al periodo di frequenza del corso e limitato alla valutazione dei servizi e delle specializzazioni ai fini concorsuali nel SSN, non al riconoscimento europeo dei diplomi.
art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370
Era stato utilizzato dalla Corte d'appello per la liquidazione della somma dovuta; la Cassazione non ne conferma l'applicazione poiché cassa la decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Non sussiste diritto al risarcimento per tardivo recepimento di direttive comunitarie in favore di medici specializzandi che abbiano frequentato corsi non ricompresi negli elenchi delle specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri, quando il mancato ampliamento delle equipollenze dipende da una scelta facoltativa dello Stato membro e non da un obbligo comunitario.
- Un decreto ministeriale successivo alla frequenza del corso non può essere utilizzato per fondare retroattivamente il diritto al risarcimento, soprattutto se ha una funzione diversa e limitata all'equipollenza interna delle specializzazioni ai fini concorsuali nel sistema sanitario nazionale.
- Per sostenere la domanda risarcitoria per mancata o tardiva attuazione di una direttiva in materia di specializzazioni mediche occorre verificare in concreto la riconducibilità della specializzazione frequentata all'ambito applicativo della normativa comunitaria richiamata.
- Quando il motivo di ricorso censura la sentenza di merito per erronea applicazione delle direttive comunitarie e della normativa interna di recepimento, la cassazione può correggere la decisione se il giudice di merito ha attribuito rilievo a un presupposto normativo non idoneo a fondare il diritto azionato.
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