Cassazione Civile, Ordinanza n. 21206/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa relativa ad alcuni terreni di cui la resistente era comproprietaria, con domanda di determinazione della giusta indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima, anche per il preteso deprezzamento dei terreni limitrofi. Il Comune, costituitosi in opposizione, aveva chiesto in via riconvenzionale di accertare il vantaggio diretto e immediato derivante dall'espropriazione alla porzione non espropriata, così da ridurre l'indennità dovuta. La Corte d'appello aveva liquidato le indennità in favore dell'espropriata. In cassazione il Comune deduceva: 1) violazione dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, per non avere la Corte d'appello detratto dall'indennità il vantaggio immediato e speciale derivante alla parte residua dei terreni, sostenendo che il beneficio era legato alle opere infrastrutturali e non alla sola utilità collettiva dell'intervento; 2) violazione dell'art. 1282 c.c., perché gli interessi legali sulla maggiore indennità sarebbero stati dovuti solo sulla parte eccedente quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti e solo fino al deposito; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese, per effetto dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la esclusione della detrazione del preteso vantaggio perché l'utilità derivante dalle opere non era speciale e immediata rispetto al fondo residuo, ma generica e comune agli immobili della zona. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'obbligazione di indennità di espropriazione e di occupazione legittima è debito di valuta e che gli interessi legali sulla maggiore somma riconosciuta in sede giudiziale decorrono solo sulla differenza rispetto a quanto già depositato e solo fino alla data del deposito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
La detrazione del vantaggio derivante dall'espropriazione è ammissibile solo se il beneficio per la parte residua sia diretto, immediato e speciale; non rileva un vantaggio generico e comune agli immobili vicini.
art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
Consente di detrarre dall'indennità il vantaggio arrecato alla parte residua dal compimento dell'opera di pubblica utilità, purché sussistano specialità e immediatezza.
art. 1282 c.c.
Gli interessi sulle somme dovute a titolo di indennità espropriativa sono dovuti, per la parte eccedente rispetto al deposito amministrativo, dalla data dell'espropriazione fino al deposito della somma dovuta.
art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese dipende dall'esito delle questioni accolte o rigettate; nel caso è stata assorbita dalla cassazione con rinvio.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, la riduzione dell'indennità per vantaggi arrecati al fondo residuo presuppone un'utilità speciale e immediata, non essendo sufficiente un beneficio urbanistico o infrastrutturale comune a una pluralità di immobili della zona.
- L'onere di allegare e dimostrare il vantaggio detraibile grava sulla parte che invoca la riduzione dell'indennità; una deduzione generica dell'utilità derivante dall'opera non basta a fondare la decurtazione.
- Le obbligazioni aventi ad oggetto indennità di espropriazione e di occupazione legittima hanno natura di debito di valuta: gli interessi legali maturano sulla sola differenza tra quanto già depositato e quanto poi giudizialmente riconosciuto, con decorrenza fino al deposito della somma dovuta.
- Quando il giudice liquida una maggiore indennità espropriativa, deve distinguere tra importo già depositato in sede amministrativa e maggiore importo riconosciuto in giudizio, limitando a quest'ultimo la decorrenza degli interessi compensativi.
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