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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19144/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo in cui una società fornitrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito derivante da forniture di merce. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo il credito per euro 82.809,10 al netto della merce non consegnata, ritenendo provato il credito sulla base dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e dal destinatario. La curatela ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 99 l.fall. e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione anche su un documento di trasporto del 3/12/2013 prodotto tardivamente nel giudizio di opposizione, quindi inutilizzabile; con il secondo ha lamentato nullità del provvedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo e motivazione insufficiente/contraddittoria, perché non sarebbe stato possibile determinare con precisione l'ammontare del credito ammesso e non sarebbe stato chiarito se dovesse detrarre anche il costo del montaggio dei beni non consegnati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo i mezzi di prova e i documenti devono essere specificamente indicati e prodotti negli atti introduttivi, sicché il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare un documento di trasporto depositato solo successivamente e mai indicato prima. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato e localizzato il documento e la fase processuale di produzione, impedendo alla Corte la verifica degli asseriti errori. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    "il ricorso deve contenere … a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti prodotti"

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, i documenti e i mezzi di prova devono essere specificamente indicati e prodotti nell'atto introduttivo; la loro tardiva produzione non è utilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta violazione dell'onere della prova in ordine alla dimostrazione del credito insinuato al passivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile, perché non rispettosa degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente che censuri la valutazione di un documento deve indicarlo specificamente, con riferimenti topografici e indicazione della sua collocazione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È necessario il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, mediante il relativo fascicolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il termine preclusivo per l'allegazione e la produzione dei documenti è segnato dagli atti introduttivi: il giudice non può fondare la decisione su un documento tardivamente depositato e non precedentemente indicato o allegato.
  • Quando una parte deduce in cassazione l'erronea valutazione di un documento, deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando il documento, la sua collocazione nel fascicolo, la fase processuale in cui è stato prodotto e depositando gli atti rilevanti.
  • La censura di vizio motivazionale o di contrasto tra motivazione e dispositivo è inammissibile se il ricorso non consente alla Corte di verificare direttamente il contenuto del documento e la sua effettiva rilevanza nel ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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