Sentenza n. 1992/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 39/2023 dell’8 febbraio 2023, che riconosceva il diritto alla Carta docente per € 500 annui negli anni scolastici indicati e ne ordinava la messa a disposizione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 15 febbraio 2023. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente, per € 500 annui e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre alle spese di giudizio. L’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese, senza mettere a disposizione la Carta docente né dimostrare il pagamento delle somme dovute alla ricorrente. È stata chiesta l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente e che non sussisteva alcun ostacolo normativo, essendo trascorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere, nello stesso termine, interessi e rivalutazione nei limiti previsti dall’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino al pagamento effettivo. In caso di inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo avvalersi del pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato infine condannato a pagare al procuratore antistatario € 800, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non essendo ancora conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.
In sede di ottemperanza, accertata la persistente inesecuzione del titolo, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato e può fissare un termine per l’adempimento e predisporre misure sostitutive.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei pagamenti da parte dell’amministrazione decorre dopo la notificazione del titolo esecutivo all’organo competente; una volta decorso, non costituisce ostacolo alla corresponsione delle somme dovute.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari all’ottemperanza anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
b) condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può condannare l’amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, secondo i limiti indicati, dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
b) condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Interessi e rivalutazione sono dovuti nei limiti previsti dalla norma, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato del titolo e fino all’effettivo pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione ha eseguito solo una parte del titolo e non dimostra la corresponsione delle ulteriori prestazioni dovute, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, tale termine non impedisce la corresponsione delle somme dovute dall’amministrazione.
- Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta destinato a intervenire se l’amministrazione non adempie entro il termine assegnato, prevedendo anche il ricorso al pagamento in conto sospeso nei casi consentiti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può condannare l’amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal titolo, nei limiti di legge e dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento.
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