Cassazione Penale, Sentenza n. 5657/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di truffa e la condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente deduceva: 1) nullità per omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata con conclusioni inviate via PEC ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, con contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e della valutazione delle prove.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'eccezione di prescrizione ritenendola tempestivamente sollevata tramite PEC e non considerata dalla Corte territoriale: ha ricondotto la consumazione del reato al 6/07/2013 (data dell'incasso dell'ultimo assegno), fatto decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 158 c.p. e, anche computando la sospensione COVID di 64 giorni, ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione all'udienza del 19/04/2021; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Ha invece rigettato il ricorso quanto agli effetti civili, confermando le statuizioni a favore della parte civile (condanna generica al risarcimento) ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p., e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.l. n. 149 del 2020, art. 23, comma 2
consente l'invio via PEC delle conclusioni al giudice dell'impugnazione; le conclusioni depositate in tale modo sono tempestive e devono essere esaminate dal giudice dell'appello, sicché l'eccezione di prescrizione formulata con tale mezzo è valida e va valutata
individua il momento di decorrenza della prescrizione (la consumazione del reato); nel caso concreto individuata nella data dell'incasso dell'ultimo assegno (6/07/2013), da cui è stato calcolato il termine prescrizionale
codice di procedura penale, art. 578, comma 1
consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento per motivi penali (qui prescrizione), di confermare le statuizioni civili pronunciate in sede di merito quando non richiedono un nuovo esame del fatto (es. condanna generica al risarcimento)
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 7745 del 24/02/1983, Nucci)
principio secondo cui l'inadempimento contrattuale può integrare la truffa se è il risultato di un proposito fraudolento manifestato tramite artifici idonei a ingannare la vittima; principio applicato per qualificare il fatto come truffa contrattuale
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione può essere tempestivamente proposta anche tramite invio di conclusioni via PEC all'indirizzo del giudice dell'impugnazione; il giudice deve pronunciarvisi espressamente, pena annullamento per omessa valutazione.
- Per reati come la truffa la decorrenza della prescrizione si collega al momento in cui l'autore consegue l'ingiusto profitto (es. data dell'incasso); occorre calcolare i termini tenendo conto di sospensioni legali (es. misure COVID).
- La Cassazione non riesamina valutazioni probatorie e di merito correttamente motivate: i ricorsi che ripropongono questioni di fatto sono generalmente inammissibili se non sussistono vizi logici o di motivazione.
- L'annullamento della sentenza penale per prescrizione non impedisce in assoluto la conferma delle statuizioni civili, specie quando la condanna al risarcimento sia stata pronunciata in maniera generica e non richieda nuovo esame probatorio (art. 578 c.p.p.).
- In situazioni analoghe, è fondamentale: 1) sollevare tempestivamente eccezioni processuali anche tramite mezzi telematici previsti; 2) documentare il momento della consumazione del reato per il calcolo della prescrizione; 3) considerare che la via civile può restare percorribile anche a fronte dell'estinzione penale del reato per prescrizione.
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