Cassazione Penale, Sentenza n. 28614/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi miravano a impugnare la riforma parziale operata dalla Corte di appello di Bari sulla sentenza di primo grado relativa a un sistema illecito di predisposizione e consegna di elaborati per le prove scritte dell'esame di abilitazione forense 2014/2015. In primo grado erano state inflitte condanne per il reato previsto dagli artt. 1 e 2 L. n. 475/1925 (presentazione/procura di elaborati realizzati da terzi) e per tentativo di falso e falso ideologico; a Colella era inoltre contestato, al capo E), il reato di corruzione (art. 318 cod. pen.) per un presunto accordo corruttivo con la Losito relativo a favori a studenti sanzionati amministrativamente. Il Procuratore generale contestava l'assoluzione di Colella sul capo E) per insufficiente motivazione e violazione di legge; gli imputati proponevano censure multiple: vizio di motivazione e di prova (anche per captazioni/intercettazioni), errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), mancata personalizzazione della dosimetria, e carenza nel riconoscimento del dolo e nella valutazione probatoria in generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale e ha respinto come infondati i ricorsi proposti dalle parti private. In particolare: è stata ritenuta corretta la valutazione della Corte di appello che aveva escluso il perfezionamento del patto corruttivo (capo E) nei confronti di Colella; sono state dichiarate non fondate le censure relative all'applicazione dell'art. 131-bis, alla motivazione sul dolo e alla utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente le proprie scelte, aveva valutato concretamente la gravità della condotta (organizzazione e meccanismo illecito, rischio di annullamento dell'esame, impatto sul contesto) e aveva evidenziato fonti di prova alternative e circostanze decisive. Pertanto la pronuncia di merito è stata confermata nella sostanza e i ricorsi cassazionisti sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Richiamati in relazione alla valutazione della partecipazione e concorso nel reato: la Corte ha ritenuto che il dolo e la partecipazione potessero essere desunti dalle modalità e dal contesto della condotta.
Legge 475/1925, artt. 1 e 2
Norma sul divieto di presentare o procurare elaborati per esami pubblici; la Corte di merito ha valutato la gravità concreta della condotta (uso di un'organizzazione per predisporre e recapitare elaborati) per escludere la tenuità del fatto.
Contestato nel capo E) a Colella quale reato di corruzione; la Corte di appello ha ritenuto non provato il perfezionamento dell'accordo corruttivo e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del P.G. che avrebbe dovuto dimostrare illogicità manifesta della motivazione.
Richiamato in relazione alle accuse connesse; utilizzato nel quadro complessivo delle imputazioni connesso al capo E).
La Corte di cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla speciale tenuità del fatto: l'applicazione richiede una valutazione concreta e complessiva del disvalore, considerazione delle modalità, del danno e della colpevolezza; nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione della non punibilità per la gravità del meccanismo illecito.
Rinvio alla disciplina della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello in ordine alla dosimetria, dato il concreto disvalore della condotta.
Codice di procedura penale, artt. 192, 125, 530, 546, 546 (rectius), 587, 597, disp. att. art. 173
Art. 192 richiamato in tema di valutazione delle intercettazioni e loro lettura complessiva; le norme procedurali sulla forma e sui termini di impugnazione e sulla specificità dei motivi sono state applicate per dichiarare inammissibili motivi nuovi o aspecifici; l'art. 587 (effetto estensivo) non consente di introdurre autonomi motivi non tempestivamente proposti; l'art. 173 disp. att. limita gli ambiti di censura in cassazione.
Sezioni Unite, sentenza "Cavallo" (Sez. U. n. 51/2019)
Richiamata in ordine ai limiti di utilizzazione delle captazioni/intercettazioni: la Corte ha ritenuto che l'eccezione andasse proposta tempestivamente e con specificità, e che la mera richiamata generale non consentiva l'accoglimento; inoltre la Corte territoriale aveva valutato la presenza di prove autonome tali da rendere non decisiva l'eventuale vizio.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione dei fatti: il ricorso che si limiti a criticare la valutazione probatoria di merito senza evidenziare illogicità manifesta è inammissibile.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessaria una valutazione concreta e complessiva del disvalore della condotta (modalità esecutive, danno/conseguenze e grado di colpevolezza); l'esistenza di un'organizzazione illecita e il rischio concreto di pregiudizio collettivo ostano all'applicazione della speciale tenuità.
- Le intercettazioni/captazioni possono essere oggetto di eccezione solo se la questione è sollevata tempestivamente e con indicazione dei dati fattuali necessari a verificarne la inutilizzabilità; una generica richiamata di principi non è sufficiente.
- La prova del dolo può essere desunta anche dalle modalità di esecuzione del reato e dal contesto (comportamento concordato, ruoli organizzativi, disponibilità logistica), per cui la circostanza che manchi una prova documentale diretta non esclude automaticamente la responsabilità se vi sono convergenti indizi concreti.
- Il difensore che intende introdurre motivi nuovi in cassazione deve collegarli chiaramente ai punti già dedotti nell'impugnazione principale; motivi totalmente nuovi o non coerentemente estensivi sono inammissibili.
- Nel valutare la dosimetria della pena la motivazione deve tenere conto della gravità concreta della condotta e della personalizzazione del trattamento; contestazioni generiche sulla discrezionalità del giudice di merito difficilmente ottengono accoglimento senza specifici vizi logico-giuridici.
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