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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28614/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi miravano a impugnare la riforma parziale operata dalla Corte di appello di Bari sulla sentenza di primo grado relativa a un sistema illecito di predisposizione e consegna di elaborati per le prove scritte dell'esame di abilitazione forense 2014/2015. In primo grado erano state inflitte condanne per il reato previsto dagli artt. 1 e 2 L. n. 475/1925 (presentazione/procura di elaborati realizzati da terzi) e per tentativo di falso e falso ideologico; a Colella era inoltre contestato, al capo E), il reato di corruzione (art. 318 cod. pen.) per un presunto accordo corruttivo con la Losito relativo a favori a studenti sanzionati amministrativamente. Il Procuratore generale contestava l'assoluzione di Colella sul capo E) per insufficiente motivazione e violazione di legge; gli imputati proponevano censure multiple: vizio di motivazione e di prova (anche per captazioni/intercettazioni), errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), mancata personalizzazione della dosimetria, e carenza nel riconoscimento del dolo e nella valutazione probatoria in generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale e ha respinto come infondati i ricorsi proposti dalle parti private. In particolare: è stata ritenuta corretta la valutazione della Corte di appello che aveva escluso il perfezionamento del patto corruttivo (capo E) nei confronti di Colella; sono state dichiarate non fondate le censure relative all'applicazione dell'art. 131-bis, alla motivazione sul dolo e alla utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente le proprie scelte, aveva valutato concretamente la gravità della condotta (organizzazione e meccanismo illecito, rischio di annullamento dell'esame, impatto sul contesto) e aveva evidenziato fonti di prova alternative e circostanze decisive. Pertanto la pronuncia di merito è stata confermata nella sostanza e i ricorsi cassazionisti sono stati respinti o dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 81 e 110

    Richiamati in relazione alla valutazione della partecipazione e concorso nel reato: la Corte ha ritenuto che il dolo e la partecipazione potessero essere desunti dalle modalità e dal contesto della condotta.

  • Legge 475/1925, artt. 1 e 2

    Norma sul divieto di presentare o procurare elaborati per esami pubblici; la Corte di merito ha valutato la gravità concreta della condotta (uso di un'organizzazione per predisporre e recapitare elaborati) per escludere la tenuità del fatto.

  • Codice penale, art. 318

    Contestato nel capo E) a Colella quale reato di corruzione; la Corte di appello ha ritenuto non provato il perfezionamento dell'accordo corruttivo e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del P.G. che avrebbe dovuto dimostrare illogicità manifesta della motivazione.

  • Codice penale, art. 321

    Richiamato in relazione alle accuse connesse; utilizzato nel quadro complessivo delle imputazioni connesso al capo E).

  • Codice penale, art. 131-bis

    La Corte di cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla speciale tenuità del fatto: l'applicazione richiede una valutazione concreta e complessiva del disvalore, considerazione delle modalità, del danno e della colpevolezza; nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione della non punibilità per la gravità del meccanismo illecito.

  • Codice penale, art. 133

    Rinvio alla disciplina della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello in ordine alla dosimetria, dato il concreto disvalore della condotta.

  • Codice di procedura penale, artt. 192, 125, 530, 546, 546 (rectius), 587, 597, disp. att. art. 173

    Art. 192 richiamato in tema di valutazione delle intercettazioni e loro lettura complessiva; le norme procedurali sulla forma e sui termini di impugnazione e sulla specificità dei motivi sono state applicate per dichiarare inammissibili motivi nuovi o aspecifici; l'art. 587 (effetto estensivo) non consente di introdurre autonomi motivi non tempestivamente proposti; l'art. 173 disp. att. limita gli ambiti di censura in cassazione.

  • Sezioni Unite, sentenza "Cavallo" (Sez. U. n. 51/2019)

    Richiamata in ordine ai limiti di utilizzazione delle captazioni/intercettazioni: la Corte ha ritenuto che l'eccezione andasse proposta tempestivamente e con specificità, e che la mera richiamata generale non consentiva l'accoglimento; inoltre la Corte territoriale aveva valutato la presenza di prove autonome tali da rendere non decisiva l'eventuale vizio.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione dei fatti: il ricorso che si limiti a criticare la valutazione probatoria di merito senza evidenziare illogicità manifesta è inammissibile.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessaria una valutazione concreta e complessiva del disvalore della condotta (modalità esecutive, danno/conseguenze e grado di colpevolezza); l'esistenza di un'organizzazione illecita e il rischio concreto di pregiudizio collettivo ostano all'applicazione della speciale tenuità.
  • Le intercettazioni/captazioni possono essere oggetto di eccezione solo se la questione è sollevata tempestivamente e con indicazione dei dati fattuali necessari a verificarne la inutilizzabilità; una generica richiamata di principi non è sufficiente.
  • La prova del dolo può essere desunta anche dalle modalità di esecuzione del reato e dal contesto (comportamento concordato, ruoli organizzativi, disponibilità logistica), per cui la circostanza che manchi una prova documentale diretta non esclude automaticamente la responsabilità se vi sono convergenti indizi concreti.
  • Il difensore che intende introdurre motivi nuovi in cassazione deve collegarli chiaramente ai punti già dedotti nell'impugnazione principale; motivi totalmente nuovi o non coerentemente estensivi sono inammissibili.
  • Nel valutare la dosimetria della pena la motivazione deve tenere conto della gravità concreta della condotta e della personalizzazione del trattamento; contestazioni generiche sulla discrezionalità del giudice di merito difficilmente ottengono accoglimento senza specifici vizi logico-giuridici.

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