Cassazione Civile, Ordinanza n. 33909/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato, e che quindi non poteva ritenersi decorso il termine per l’opposizione; con il secondo ha sostenuto che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, la ricorrente contestava sia l’esistenza di una valida comunicazione del decreto sia la conseguente tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa, sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha inoltre ritenuto che, anche nel merito, le censure fossero inammissibili perché il Tribunale aveva accertato una forma equipollente di comunicazione del provvedimento, mediante annotazione "al visto PM" e ingresso del fascicolo nella sfera di conoscibilità del destinatario, e perché la Procura non aveva provato una conoscenza sopravvenuta non imputabile. L’opposizione era stata proposta quasi due anni dopo, dunque ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha anche dato atto che non vi erano spese di lite e ha disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto a quella prevista dalle norme richiamate, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, decorrendo dalla pubblicazione, anche se non comunicati o notificati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato
ulteriore importo a titolo contributo unificato
richiamato per l’onere del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito del giudizio
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se proposta oltre il termine previsto dalla legge, decorso dalla comunicazione o dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento.
- La comunicazione del provvedimento non richiede necessariamente una forma tipica, potendo essere validamente realizzata anche mediante modalità equipollenti, purché risulti l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando il giudice di merito accerta che il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, incombe sull’opponente dimostrare un’eventuale conoscenza successiva non imputabile, non essendo sufficienti generiche difficoltà organizzative interne.
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. opera per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non siano stati comunicati o notificati, decorrendo dalla pubblicazione.
- Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica nell’esercizio delle funzioni istituzionali non comporta condanna alle spese, anche in caso di soccombenza; in caso di inammissibilità, resta ferma la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
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