Cassazione Penale, Sentenza n. 27131/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando Monteleone colpevole di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta Postepay. Il ricorrente articolava cinque motivi: (1-2) censura della motivazione sull'individuazione dell'imputato (si lamentava che la Corte avesse basato la decisione su una percezione visiva e su immagini estrapolate dalle videoregistrazioni senza poter effettuare un esame antropometrico e che la parte offesa avesse già visionato le immagini prima dell'individuazione); (3) doglianza per errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (4) criticità nella motivazione della dosimetria della pena e mancata indicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; (5) contestazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite (richiamo ad artt. 81, 132, 133 c.p.), ritenuti generici, incongrui e non preceduti da individuazione della pena concreta del reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Sulla identificazione, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: ha valorizzato la 'doppia conforme' (motivi del primo giudice e conferma in appello), la corrispondenza delle caratteristiche somatiche, il riconoscimento della persona offesa (che aveva avuto contatto diretto con l'imputato) e la descrizione concorde del gestore della tabaccheria; l'impossibilità di un esame antropometrico non pregiudica il complesso apprezzamento probatorio. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto motivato il diniego in ragione dell'assenza di elementi positivi, della gravità del fatto, della spregiudicatezza dell'azione e della mancata resipiscenza. Sulla dosimetria e sugli aumenti per continuazione/satellite la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa, specialmente dato che la pena inflitta era prossima al minimo edittale, fattore che attenua l'onere motivazionale; non ha ravvisato contraddizioni fra concessione di benefici (sospensione condizionale e non menzione) e lieve scostamento dal minimo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al beneficio concedibile (circostanza che la Corte d'Appello ha effettivamente concesso all'imputato) senza che ciò pregiudichi la decisione sulla responsabilità.
Richiamato in relazione alla non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto compatibile tale beneficio con la pena applicata, anche se prossima al minimo.
Rilevante nella doglianza circa le attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha negato le attenuanti per mancanza di elementi positivi e per la gravità del fatto.
Usato come parametro per la dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto che, nel caso di pena prossima al minimo, il richiamo all'adeguatezza della sanzione possa essere considerato motivazione sufficiente senza elencare dettagliatamente tutti i parametri.
Richiamati in relazione agli aumenti per i reati satellite/continuazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione contenuta nella sentenza di merito fosse adeguata e non viziata, nonostante il ricorrente invocasse difetti di specificazione e proporzionalità.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in favore della parte resistente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata per giustificare l'obbligo, anche in caso di mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di disporre il versamento in favore della cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha disposto il pagamento di una somma equitativa (3.000 euro).
Principio giurisprudenziale sulla "doppia conforme"
La Corte richiama il consolidato principio che, in presenza di una doppia conforme (motivazione congrua e conforme di primo e secondo grado), l'obbligo di riesame dettagliato da parte del giudice di legittimità è attenuato e le argomentazioni difensive incompatibili con la decisione sono implicitamente disattese.
Massime di principio
- L'individuazione dell'autore può ritenersi affidabile se valorizzata da più elementi convergenti (caratteristiche somatiche riscontrabili, riconoscimento della vittima, descrizioni concordi di testimoni), anche quando non sia possibile un esame tecnico antropometrico sulle immagini.
- La precedente visione di immagini da parte della vittima non invalida automaticamente l'individuazione fotografica: rileva la credibilità della persona offesa e le circostanze (es. contatto diretto con l'imputato prima del fatto).
- In presenza di "doppia conforme" (motivazioni congruenti in primo e secondo grado) il giudice di legittimità non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente che la motivazione di merito sia complessivamente logica e adeguata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice ritiene assenti elementi positivi significativi o se il fatto denota spregiudicatezza e volontà delittuosa; non è richiesto l'elencazione di tutti gli elementi favorevoli, ma la considerazione di quelli ritenuti decisivi.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria si attenua: può essere sufficiente un richiamo all'adeguatezza e congruità della pena rispetto alla gravità del fatto.
- La concessione di benefici (es. sospensione condizionale, non menzione) può coesistere con un lieve scostamento dal minimo edittale se la motivazione mostra che la gravità del fatto non è eccessiva e la misura delle pene è coerente.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale, anche il pagamento alla cassa delle ammende, sebbene l'importo possa essere determinato equitativamente.
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