Cassazione Civile, Ordinanza n. 13845/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra una società promissaria acquirente e i promittenti venditori, tra cui gli eredi del venditore originario. La società aveva esercitato il recesso dal preliminare, invocando la caparra confirmatoria e sostenendo che il definitivo non fosse stato stipulato per colpa di uno dei coeredi, il quale non si era presentato all’appuntamento fissato dal notaio per il rogito. La Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il recesso e aveva condannato i promittenti venditori alla restituzione del doppio della caparra, oltre ad accogliere la manleva tra i coeredi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione del diritto di difesa e delle norme sulle prove, lamentando il mancato espletamento di prove testimoniali articolate e riproposte in appello; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 1385 c.c., sostenendo che la mancata presenza al rogito non integrasse automaticamente un inadempimento definitivo idoneo a legittimare il recesso, mancando una valutazione della gravità e importanza dell’inadempimento; con il terzo e il quarto ha dedotto ulteriori vizi di omesso esame di fatti decisivi e violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che il giudice di merito, nel valutare la legittimità del recesso fondato sulla caparra confirmatoria, non può limitarsi a constatare l’esistenza di un inadempimento, ma deve verificare se esso sia colpevole e di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., e se abbia effettivamente compromesso l’interesse della controparte alla conclusione del contratto; nel caso concreto la sola mancata presentazione di uno dei coeredi al rogito, senza accertare la gravità dell’episodio e la rilevanza delle giustificazioni addotte, non era sufficiente.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sul mancato espletamento della prova testimoniale, come parametro del diritto di difesa.
Richiamato insieme all'art. 277 c.p.c. nella doglianza relativa alla prova testimoniale non assunta.
Richiamato insieme alle norme sulle prove per contestare la chiusura anticipata della prova orale.
La disciplina del recesso per caparra confirmatoria non deroga ai presupposti della risoluzione per inadempimento: il recesso è legittimo solo se l'inadempimento della controparte è colpevole e di non scarsa importanza.
Il giudice deve verificare se l'inadempimento sia di scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente e all'economia complessiva del contratto.
Massime di principio
- Nel recesso per inadempimento con caparra confirmatoria, il giudice non può fermarsi all’accertamento della mera inesecuzione della prestazione, ma deve verificare la colpevolezza dell’inadempimento e la sua non scarsa importanza in rapporto all’interesse perseguito dal contraente non inadempiente.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento va compiuta tenendo conto dell’assetto complessivo del contratto preliminare, delle clausole sul termine per il definitivo e dell’effettiva incidenza del comportamento sulla possibilità di conseguire la prestazione attesa.
- La mancata presentazione di una parte al rogito non integra automaticamente un inadempimento definitivo idoneo a giustificare il recesso: occorre accertare se si tratti di rifiuto definitivo, di inadempimento grave o di mero differimento non lesivo dell’interesse alla stipula in altra data.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per mancata assunzione di prove testimoniali è inammissibile se il ricorso non riproduce i capitoli di prova e non consente di verificare la decisività del mezzo dedotto.
- Quando la sentenza di merito sorregge il rigetto o l’accoglimento su una autonoma ratio non impugnata, la censura contro altre argomentazioni diventa inidonea a determinare la cassazione.
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