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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09038/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva un unico motivo articolato: nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi per mancato deposito, durante le indagini preliminari, del video estrapolato dall'impianto di videosorveglianza (presunto decisivo ai fini dell'identificazione); inutilizzabilità del video e della perizia fisiognomica-comparativa disposta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; travisamento della prova sia rispetto alle conclusioni del perito (compatibilità e non identificazione certa) sia rispetto alla consulenza di parte che ne negava la compatibilità; omissione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità (valore attribuito al ritrovamento di un giubbotto domestico privo di segni identificativi, mancato riconoscimento da parte della persona offesa e testimoni, assenza di tracce biologiche sull'auto) e mancata considerazione di prove a discarico; censura della qualificazione giuridica (si prospettava il furto d'uso anziché la rapina); censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, in particolare dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per la restituzione del veicolo e della diminuente per lieve entità introdotta con pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: la presunta nullità per mancato deposito del video nelle indagini preliminari è manifestamente infondata perché il codice di rito non prevede una sanzione di nullità per tale omissione; ai sensi dell'art. 507 c.p.p. il giudice può acquisire d'ufficio prove in dibattimento e questa facoltà non è limitata dal principio della discovery fra le parti, dunque il video legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 507 è utilizzabile e la conseguente perizia fisiognomica non è inutilizzabile. Il vizio di travisamento della prova non è dimostrato: la Corte di appello ha correttamente descritto le conclusioni peritali (solo compatibilità, non certezza) e le ha valutate congiuntamente ad altri elementi probatori ritenuti individualizzanti, in particolare il rinvenimento di un giubbotto con caratteristiche corrispondenti a quello ripreso nel filmato. Le contestate omissioni di valutazione e le doglianze sulla motivazione sono state ritenute infondate poiché la Corte territoriale ha esaminato e motivato i rilievi difensivi (compreso il mancato riconoscimento dei testimoni per ragioni oggettive e le ragioni dell'assenza di tracce biologiche). La qualificazione in rapina è stata confermata sul piano fattuale e giuridico (uso di violenza e minaccia, non mero uso temporaneo del veicolo). Quanto alle attenuanti, la Corte di appello ha motivatamente negato le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n.4, e la richiesta di applicare la nuova diminuente di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale non era stata dedotta nel secondo grado né nelle conclusioni scritte; pertanto non poteva essere sollevata in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per il grado di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Consente al giudice del dibattimento di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova. La Corte ha ritenuto che tale potere non sia limitato dal principio della discovery tra le parti, quindi prove acquisite in dibattimento ai sensi dell'art. 507 sono utilizzabili anche se non depositate dall'indagine preliminare

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato i motivi proposti e li ha ritenuti manifestamente infondati o non suscettibili di sindacato in questa sede

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto senza udienza orale se l'udienza orale non è richiesta; nel caso il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme il cui presunto travisamento/nullità si denunciava; la Corte non ha ravvisato violazioni sanzionabili ai sensi delle norme processuali invocate

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma potenzialmente violata; la Corte ha ritenuto le censure infondate senza che emergesse una illegittimità formale tali da determinare nullità

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; la Corte ha considerato che non sussistono vizi di motivazione o di diritto che rendano fondata la censura

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante per la restituzione della cosa rubata o sottratta. La Corte d'appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per applicarla nel caso di rapina oggetto del processo

  • pronuncia Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    Ha introdotto/precisato profili connessi alla diminuente della lieve entità; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale nuova possibilità doveva essere dedotta in appello per poter essere valutata e non poteva essere invocata ex novo in cassazione

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello la facoltà di concedere d'ufficio circostanze attenuanti; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il mancato esercizio di tale potestà non configura automaticamente un vizio deducibile in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda indicata

Massime di principio

  • Il potere del giudice di disporre acquisizioni probatorie in dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non è limitato dalle regole di discovery tra le parti: prove acquisite legittimamente in dibattimento sono utilizzabili anche se non depositate nelle indagini preliminari
  • L'inutilizzabilità di una prova per mancato deposito preliminare non è automatica: bisogna verificare se esista una norma che prevede la sanzione; in assenza di ciò la censura è destinata a fallire
  • Il vizio di 'travisamento della prova' richiede un errore percettivo grave del giudice (asserire fatti non esistenti o negare fatti certi); critiche metodologiche alla perizia o diverse conclusioni del consulente di parte non bastano a provare il travisamento se il giudice ha motivato coerentemente la propria valutazione
  • Elementi indiziari contestuali (es. reperti trovati in perquisizione con caratteristiche particolari) possono integrare la valutazione di identificazione anche quando la perizia fornisce solo una compatibilità e non una certezza
  • La mancata richiesta o deduzione in sede di appello di una nuova agevolazione/attenuante introdotta successivamente (es. lieve entità) di norma preclude la possibilità di sollevare tale questione in cassazione; il ricorso non può supplire la mancata deduzione in secondo grado
  • Il giudice di appello può concedere attenuanti d'ufficio ma il mancato esercizio di tale potere, se non sorretto da elementi di fatto che rendano evidente l'errore, non costituisce automaticamente motivo di cassazione
  • Nella valutazione della lieve entità per reati plurioffensivi come la rapina occorre valutare sia il danno patrimoniale sia gli effetti sulla persona offesa; il basso valore economico del bene sottratto da solo non è sufficiente

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