Cassazione Civile, Ordinanza n. 01926/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto ha convenuto due vicini chiedendo il risarcimento dei danni che sarebbero stati causati a una strada in ghiaia di uso comune, da lui affermata di sua esclusiva spettanza, che conduceva alle abitazioni delle parti. Secondo l’attore, i convenuti avrebbero danneggiato la strada sia con il passaggio quotidiano delle proprie auto, sia lasciando rifiuti in modo da costringere gli addetti alla raccolta a manovre che avrebbero ulteriormente deteriorato il fondo. Il giudice di pace ha rigettato la domanda; in appello il tribunale ha confermato il rigetto per difetto di prova del danno e della responsabilità. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sedici motivi: il primo contestava l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. alla mancanza della procura nel giudizio di appello, sostenendo che si trattasse di inesistenza e non di nullità sanabile; gli altri censuravano, tra l’altro, omessa pronuncia su fatti dedotti, valutazione delle prove, mancata ammissione di prova testimoniale e CTU, errata applicazione delle norme sul danno e sulla non contestazione, nonché la revoca dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la costituzione degli appellati e la sostituzione del giudice dopo la precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha ritenuto che, nel testo dell’art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis, la sanatoria fosse prevista solo per i vizi che determinano la nullità della procura e non per la sua mancanza o inesistenza in atti. Poiché la procura del difensore degli appellati era effettivamente mancante nell’originale della comparsa di risposta in primo grado, il giudice d’appello non poteva assegnare un termine per sanarla, ma avrebbe dovuto dichiarare la contumacia degli appellati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Biella in diversa composizione, che dovrà riesaminare nel merito l’appello trattando gli appellati come contumaci, salva la possibilità di loro tardiva costituzione nei limiti di legge. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel testo anteriore alla riforma Cartabia consente la sanatoria solo di un vizio che determina la nullità della procura, non della sua mancanza o inesistenza in atti.
Richiamato per escludere che una procura separata non materialmente congiunta all’atto potesse valere come valida procura alla lite.
Usato come parametro dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato nei motivi relativi alla pretesa risarcitoria per danni alla strada.
Invocato con riferimento all’ammissione della testimonianza del vicino autore di dichiarazioni scritte.
Richiamato nel motivo relativo alla imputabilità dei danni alle condotte degli addetti alla raccolta dei rifiuti.
Richiamato nel motivo concernente la perentorietà del termine concesso per il deposito della procura.
Invocato nei motivi di omessa pronuncia su varie questioni processuali e di merito.
Invocato in relazione al preteso mancato esame della dichiarazione scritta del vicino.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ritenuto applicabile anche al giudizio di appello per consentire la costituzione tardiva della parte contumace fino alla rimessione della causa in decisione.
Massime di principio
- Nel testo dell’art. 182 c.p.c. anteriore alla riforma Cartabia la sanatoria riguarda il vizio della procura che ne comporta la nullità, ma non l’assenza o inesistenza della procura stessa.
- Se in appello manca la procura del difensore della parte appellata, il giudice non può assegnare un termine per sanare un vizio inesistente o non sanabile, ma deve dichiarare la contumacia della parte.
- La sanatoria o il tardivo deposito non possono neutralizzare retroattivamente un provvedimento che abbia indebitamente trattato come sanabile una mancanza originaria della procura, soprattutto quando ciò incida sulla qualificazione processuale della parte e sulla successiva decisione.
- Nel giudizio di rinvio la parte dichiarata contumace può comunque costituirsi tardivamente sino alla rimessione della causa in decisione, nei limiti delle preclusioni già maturate.
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