Cassazione Civile, Ordinanza n. 27103/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Tre eredi, quali aventi causa di due correntisti, agivano per ottenere la restituzione delle somme affidate a un dipendente bancario, poi condannato in sede penale per condotte analoghe verso altri clienti, assumendo che egli avesse posto in essere operazioni di investimento e prelievi/impieghi di denaro pregiudizievoli. In primo grado il dipendente veniva condannato al pagamento di una somma, mentre veniva esclusa la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. In appello le attrici insistevano per la maggiore condanna del dipendente e per la responsabilità indiretta della banca. La Corte d'appello rigettava anche tale domanda ritenendo non provato il necessario nesso di occasionalità necessaria tra le condotte dannose e le mansioni svolte dal dipendente, ipotizzando piuttosto rapporti personali tra questi e gli investitori. In Cassazione le ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia sul secondo motivo di appello e su una domanda ritualmente proposta, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi e alla motivazione meramente apparente, per non avere la Corte territoriale valorizzato le prove documentali e testimoniali che avrebbero dimostrato la raccolta dei fondi, l'uso di modulistica datata e l'esecuzione di operazioni per cassa senza la presenza dei clienti, e per avere escluso apoditticamente il collegamento tra illecito e rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, perché la sentenza impugnata non aveva adeguatamente esaminato e confutato i fatti decisivi dedotti in appello in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. e di nesso di occasionalità necessaria; ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale non era coerente con il materiale probatorio e non raggiungeva il minimo costituzionale. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità indiretta del datore di lavoro richiede un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al dipendente e il fatto dannoso; le mansioni devono aver reso possibile o agevolato l'illecito.
La censura prospettava omessa pronuncia sul secondo motivo di appello e su una domanda ritualmente formulata.
La censura lamentava un errato governo dell'onere della prova in relazione ai fatti posti a fondamento della responsabilità della banca.
La ricorrente deduceva che il giudice di merito aveva trascurato prove acquisite e aveva valutato in modo non corretto il materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso veniva veicolato come nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il secondo motivo denunciava violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
È richiamato per il termine di deposito della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione e il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente ex art. 2049 c.c. presuppone che il comportamento dannoso sia connesso, anche solo in termini di agevolazione, alle mansioni affidate, secondo un nesso di occasionalità necessaria.
- Non è sufficiente escludere la responsabilità datoriale sulla base di una mera ipotesi alternativa di rapporti personali tra dipendente e terzi; occorre una motivazione che confronti in modo effettivo il materiale probatorio e i fatti decisivi dedotti.
- Il giudice di merito che si limiti a richiamare precedenti o la decisione di primo grado, senza una confutazione specifica delle risultanze istruttorie, incorre nel vizio di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi.
- Quando il motivo di ricorso investe integralmente il nucleo decisorio, la Corte di cassazione può esaminarlo prioritariamente e dichiarare assorbiti gli altri motivi compatibili con l'accoglimento.
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