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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40373/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile di un reato non specificato nel testo qui disponibile. Dal contenuto dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano due: il primo mirava a contestare la responsabilità penale, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova; il secondo riguardava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le censure non indicavano specifici travisamenti delle emergenze processuali e si risolvevano in doglianze di merito non proponibili in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica anche quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi prospettati fossero estranei al sindacato di legittimità perché diretti a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, senza denunciare specifici travisamenti, e che le doglianze sul trattamento punitivo fossero comunque coperte da motivazione adeguata e non censurabile. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 cod. proc. pen., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancata applicazione della circostanza attenuante; la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché sostanzialmente volta a rivalutare il merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una rivalutazione o a una lettura alternativa delle fonti probatorie, salvo la puntuale deduzione di specifici travisamenti delle risultanze processuali poste a base della decisione di merito.
  • Le doglianze sulla responsabilità penale che non individuino precise distorsioni della prova valutata dai giudici di merito sono inammissibili quando si risolvono in una mera richiesta di nuovo esame del fatto.
  • Le censure relative al trattamento sanzionatorio, incluse quelle sulla mancata concessione di attenuanti, non sono censurabili in cassazione se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 cod. proc. pen., compresa la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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