Cassazione Civile, Ordinanza n. 07598/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione scritta del 31 luglio 2000 con cui un ente locale affidava a un ingegnere un incarico di progettazione e direzione lavori per il restauro e la manutenzione di due chiese. In appello era stato riconosciuto solo il compenso per progettazione e direzione lavori, mentre erano stati esclusi i compensi per attività di misure e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo, coordinamento della sicurezza e redazione di una perizia di variante suppletiva, sul rilievo che tali prestazioni non fossero espressamente previste nella convenzione e richiedessero un autonomo contratto scritto ad substantiam. La ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: con i primi tre ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che quelle attività rientrassero nelle ordinarie attribuzioni del direttore dei lavori nelle opere pubbliche e non necessitassero di distinto incarico scritto; con il quarto ha lamentato omessa pronuncia su interessi legali e rimborso dei diritti di opinamento. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva escluso in modo apodittico e con motivazione solo apparente che le attività di misure e contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza e perizia di variante rientrassero nelle attribuzioni ordinarie del direttore dei lavori, senza ricostruire la disciplina di settore applicabile ratione temporis. La Cassazione ha richiamato la normativa sui lavori pubblici e ha affermato che il giudice di merito doveva verificare se tali prestazioni fossero comprese nei compiti ordinari dell'ufficio di direzione lavori e quindi retribuibili nell'ambito dell'incarico già conferito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma processuale sul rito camerale in Cassazione; non incide sul merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per censurare l'erronea esclusione del compenso per attività ritenute comprese nelle attribuzioni del direttore lavori.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base del quarto motivo, poi assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la Corte richiama il vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello per apodittica esclusione delle attività contestate.
richiamato nel quarto motivo per la mancata decisione su interessi e diritti di opinamento.
richiamato nel quarto motivo in tema di interessi legali.
richiamato dai motivi come norma sulla formazione del contratto, in relazione alla necessità o meno di un distinto incarico scritto.
richiamato dai motivi per sostenere la necessità della forma scritta per l'incarico professionale pubblicistico.
richiamato dai motivi in tema di nullità per difetto di forma.
art. 16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato come norma sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione.
art. 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato come norma sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione.
art. 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109
richiamata nella disciplina dei lavori pubblici applicabile ratione temporis.
art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109
richiamata nella disciplina dei lavori pubblici applicabile ratione temporis.
art. 27, L. 11 febbraio 1994, n. 109
richiamata nella disciplina dei lavori pubblici applicabile ratione temporis.
art. 123, comma 2, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento
la Corte lo indica come norma decisiva per definire i compiti ordinari del direttore dei lavori, includendo controllo tecnico, contabile e amministrativo, misurazione delle lavorazioni e rilascio degli stati di avanzamento.
art. 127, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
richiamato per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ritenute oggetto di verifica in relazione alle attribuzioni del direttore lavori.
art. 333 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
richiamato tra le norme in tema di direzione lavori pubblici.
art. 334 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
richiamato tra le norme in tema di direzione lavori pubblici.
art. 343 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
ogni variazione o aggiunta a un progetto già in corso non prevista in contratto, che dia luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, è consentita solo mediante presentazione di una perizia suppletiva da parte del direttore dei lavori
richiamato per sostenere che la perizia di variante/suppletiva rientra nelle attribuzioni del direttore dei lavori.
art. 22 L. 2 marzo 1949, n. 143
le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato... sono considerate come appendici al progetto
la Corte lo richiama per affermare che le varianti introdotte in corso d'opera possono dar luogo a compenso per il professionista.
art. 3, comma 5, D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
richiamato per il coordinamento della sicurezza e per la possibilità che il responsabile dei lavori svolga le funzioni di coordinatore della sicurezza.
art. 9, L. 2 marzo 1949, n. 143
richiamato nel quarto motivo per il diritto al rimborso dei diritti di opinamento/visto di congruità.
richiamato nei motivi per il vizio di motivazione apparente.
Massime di principio
- Nelle controversie sui compensi del professionista incaricato di lavori pubblici, il giudice deve preliminarmente ricostruire la disciplina speciale applicabile ratione temporis per stabilire quali attività rientrino nelle attribuzioni ordinarie dell'ufficio di direzione lavori.
- Se una prestazione rientra nei compiti ordinari del direttore dei lavori, il suo compenso può essere dovuto nell'ambito dell'incarico già conferito, senza necessità di un autonomo contratto scritto ad substantiam, purché l'incarico originario la ricomprenda secondo la disciplina di settore.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a escludere in modo assertivo la spettanza del compenso senza individuare, attraverso l'esame delle norme applicabili, il contenuto delle mansioni ordinarie del direttore dei lavori.
- La perizia di variante o suppletiva, così come le attività di misure, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza, devono essere valutate alla luce delle norme sui lavori pubblici per verificare se costituiscano attività accessorie e comprese nell'incarico di direzione lavori oppure prestazioni autonome da remunerare separatamente.
- Il giudice del rinvio deve esaminare anche le eventuali domande accessorie, come interessi e rimborso di esborsi professionali, quando il loro esame sia stato assorbito dalla decisione cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07499/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →