Cassazione Penale, Sentenza n. 3842/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando assenza di giudizio prognostico sull'astensione da nuovi reati nonché considerazione insufficiente della sua incensuratezza e del positivo comportamento processuale; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, sostenendo che il profitto illecito fosse conseguito dalla società e non personalmente dalla ricorrente e che non vi fosse quantificazione del vantaggio illecito; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno in favore della parte civile Guccio Gucci S.p.A., deducendo l'assenza di elementi utili alla determinazione del danno (prezzi di acquisto e di rivendita), mancata perizia merceologica/estimativa e uso di una liquidazione equitativa priva di parametri esplicitati; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputata ai fini della determinazione della pena pecuniaria (art. 133-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato nei singoli motivi. Sul primo motivo: infondato perché la sospensione condizionale della pena era già stata concessa dal primo giudice (con pagamento condizionato del risarcimento) e la statuizione è stata confermata in appello; sul secondo motivo: inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato la riduzione delle attenuanti in ragione del marcato intento di profitto e dell'intensità del dolo dedotto dal fatto che erano detenute per la vendita 233 borse contraffatte, e la riduzione (poco inferiore al massimo) non richiedeva analisi più dettagliata; sul quarto motivo: manifestamente infondato perché non è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare una sproporzione manifesta della pena pecuniaria rispetto alle capacità economiche dell'imputata (che gestiva un esercizio commerciale operativo), mentre la sanzione risultava modesta; sul terzo motivo (quantificazione del danno): manifestamente infondato in quanto la Corte ha motivatamente liquidato il danno in via equitativa ancorandosi al parametro di Euro 100 per ciascuna delle 192 borse Gucci, sulla base di relazioni tecniche che attestavano la perfetta riproduzione dei marchi e l'elevata offensività ingannatoria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. e) e lett. o)
Norma richiamata per enunciare i motivi di ricorso in cassazione; la Corte verifica la formulazione e la fondatezza dei motivi di legge dedotti.
Riferimento agli indici di commisurazione della pena e all'intensità del dolo come criterio per modulare la riduzione per attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato l'elevata intenzione di profitto come giustificazione della non concessione massima delle attenuanti.
Prevede l'applicazione riduttiva della pena pecuniaria quando questa risulti manifestamente sproporzionata rispetto alle capacità economiche del condannato; la Corte ha ritenuto non provata tale sproporzione e dunque non applicabile.
Norma relativa alla fabbricazione, commercio o detenzione per la vendita di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti: contestata come reato satellite; la Corte ha considerato l'entità del reato e la sua offensività nel bilancio sanzionatorio.
Richiamati in relazione alla liquidazione del danno in favore della parte civile; la Corte ha ritenuto legittima una liquidazione equitativa ancorata a elementi tecnici presenti negli atti.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e all'oblazione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha già concesso la sospensione condizionale della pena, la sua conferma in appello non costituisce normalmente profilo idoneo a determinare l'ammissione della cassazione, salvo vicende nuove o specifiche omissioni motivazionali.
- La concessione e l'entità delle attenuanti generiche possono essere limitate quando emerga un elevato grado di intenzione di profitto o una grande intensità del dolo; la Corte può motivare la non concessione piena richiamando tali elementi anche se il profitto non è stato quantificato.
- La riduzione della pena pecuniaria ex art. 133-bis richiede prova documentata di una situazione di manifesta sproporzione tra la sanzione e le capacità economiche del condannato; mere affermazioni sulla modestia delle condizioni economiche non sono sufficienti.
- La quantificazione del danno in favore della parte civile può essere effettuata in via equitativa se ancorata a elementi tecnici e probatori presenti nel fascicolo (perizie, relazioni tecniche) che dimostrino l'offensività e l'ingannevolezza della contraffazione; in tali casi la valutazione non è facilmente sindacabile in cassazione.
- Un ricorso in cassazione privo di prospettazione di nuovi o specifici profili di diritto e di fatto, o manifestamente infondato, può risultare inammissibile e comportare la condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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