Cassazione Civile, Ordinanza n. 24183/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un assegnatario di uno degli alloggi di emergenza del "Progetto C.A.S.E." contestava un'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di L'Aquila per euro 5.275,04, relativa alla quota di consumi di riscaldamento e acqua calda riferita al periodo 1.4.2010-31.3.2013. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione deducendo la prescrizione, ritenuta dal giudice di merito biennale o quinquennale; il Comune sosteneva invece che, mancando una periodicità imposta dalla legge, dal titolo o da un accordo tra le parti, si dovesse applicare la prescrizione ordinaria decennale. La Corte d'appello aveva qualificato la pretesa come prestazione periodica, ricollegandola in modo mediato al rapporto di somministrazione tra Comune e fornitori delle utenze, e aveva quindi ritenuto maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Il ricorso per cassazione censurava tale qualificazione, denunciando la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e sostenendo che il debito dell'assegnatario era un'obbligazione unica, solo rateizzabile nel pagamento, e non un'obbligazione periodica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso del Comune. Ha ritenuto che l'obbligazione dell'assegnatario volta al rimborso dei costi anticipati dall'ente proprietario per riscaldamento e acqua calda costituisca un'obbligazione unica, priva di una periodicità propria desumibile dal titolo o dalla legge, e che la periodicità del rapporto tra Comune e fornitori non possa essere traslata nel rapporto con i singoli assegnatari. Di conseguenza ha escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., affermando invece la prescrizione decennale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella qualificazione della prescrizione applicabile.
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
La prescrizione quinquennale si applica solo alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da pluralità e periodicità delle prestazioni, non a un unico debito rateizzabile.
La Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, sussistano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. presuppone un'obbligazione periodica o di durata, cioè una pluralità di prestazioni autonome e temporalmente ripetute, aventi fonte unitaria ma maturanti a intervalli regolari.
- Non ricorre la prescrizione quinquennale quando il credito deriva da un unico debito, anche se il pagamento venga poi richiesto o consentito in forma rateizzata: in tal caso opera la prescrizione ordinaria decennale.
- Per stabilire se un'obbligazione sia periodica occorre guardare al titolo e alla natura della prestazione; la periodicità di un diverso rapporto contrattuale tra il creditore e terzi non si trasferisce automaticamente nel rapporto tra creditore e debitore finale.
- Il frazionamento del pagamento in più versamenti o la trasmissione di bollettini per agevolare il rientro del debitore non mutano la natura unitaria del credito, se la prestazione dovuta è sostanzialmente unica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24134/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2026 del 28/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →