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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una transazione conclusa per definire bonariamente una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un appartamento acquistato dalla resistente dal debitore principale e gravato da ipoteca. La resistente aveva chiesto l’annullamento della transazione deducendo di avere scoperto solo dopo l’accordo che il bene di sua proprietà non era in realtà gravato da ipoteca, poiché l’iscrizione ipotecaria era stata rinnovata solo su altri immobili. La corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l’errore attenesse all’oggetto della transazione e non a una questione controversa. La banca ha impugnato per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1969 c.c. e sostenendo che l’errore riguardava un caput controversum, cioè una questione già oggetto di lite, e quindi non era idoneo a fondare l’annullamento della transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 1969 c.c., la transazione è impugnabile per errore solo se l’errore cade su un caput non controversum, ossia su una situazione presupposta e non oggetto della lite; non è invece annullabile se l’errore riguarda una questione che le parti hanno espressamente inteso comporre con reciproche concessioni. Poiché l’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene e l’assenso della banca alla cancellazione costituivano proprio oggetto delle reciproche concessioni e della controversia definita dall’accordo, l’errore della resistente doveva qualificarsi come errore sul caput controversum, non rilevante ex art. 1969 c.c. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1969 c.c.

    errore sul caput controversum; errore sul caput non controversum

    L’errore rilevante ai fini dell’annullamento della transazione è solo quello che cade su un presupposto della res controversa e non su una questione che abbia costituito oggetto della lite e sia stata definita dall’accordo transattivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.

Massime di principio

  • La transazione è annullabile per errore solo quando l’errore investe un antecedente logico della composizione negoziale, cioè un fatto o una situazione presupposta che non sia stata oggetto di contrasto tra le parti.
  • Se l’errore cade su una questione che rientra nel contenuto della lite definita mediante reciproche concessioni, esso riguarda il caput controversum e non consente l’annullamento della transazione.
  • Ai fini dell’art. 1969 c.c., l’oggetto della transazione va individuato in relazione all’assetto sostanziale della controversia composta, non alla sola formulazione letterale delle clausole dell’accordo.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiNullità

Testo integrale

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