Cassazione Penale, Ordinanza n. 03281/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 54 c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.: le censure risultano generiche e indeterminate, e si limitano a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, avevano già esaminato e disatteso tali doglianze con argomenti logici e giuridici ritenuti corretti dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
La norma è invocata dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della scriminante per difetto di specificità dei motivi di ricorso.
I motivi di impugnazione devono essere specifici; la genericità, l'indeterminatezza o la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello determinano l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione impone una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata, non essendo sufficiente la mera riproduzione delle doglianze già formulate nei gradi di merito.
- La mancanza di specificità può essere ravvisata sia in senso intrinseco, quando le ragioni di fatto e di diritto sono generiche o indeterminate, sia in senso estrinseco, quando non vi è correlazione tra la complessità della motivazione della sentenza impugnata e la struttura delle censure.
- Quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e respinto le doglianze difensive con motivazione logica e giuridica completa, il ricorso che si limiti a reiterare quelle stesse censure è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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